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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17758/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi non introducevano censure nuove o specifiche, ma si limitavano a reiterare quelle già dedotte in appello e confutate dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di truffa e aveva negato il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I motivi di ricorso contestavano la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità e sul diniego dell'art. 131-bis c.p., ma la Corte di cassazione li ha ritenuti indeducibili perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già prospettate in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per individuare il reato contestato di truffa, rispetto al quale la ricorrente contestava la motivazione di condanna.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui diniego è stato oggetto di censura, ma ritenuto non deducibile in cassazione perché mera riproposizione di doglianze già respinte in appello.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifiche censure nuove, motivi già proposti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito.
  • Il controllo di legittimità non può essere richiesto come mera reiterazione delle doglianze di merito, quando la sentenza impugnata abbia già offerto una risposta argomentata ai punti controversi.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto non è utilmente censurabile in cassazione se il motivo si risolve in una contestazione generica o ripetitiva della valutazione compiuta dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieTruffaRiti alternativi
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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