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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38823/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva dichiarato la responsabilità per il reato di ricettazione di un assegno bancario e ridotto la pena. Due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di prescrizione del reato, dedotta in relazione all'applicazione della recidiva (si chiedeva l'esclusione della recidiva, contestata come reiterata specifica e infraquinquennale); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità, contestando che l'imputato fosse consapevole della provenienza delittuosa dell'assegno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della necessaria specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sul primo motivo, relativo alla recidiva, la Corte ha ritenuto che la contestazione fosse tardiva (non introdotta nell'appello principale) e dunque inammissibile; inoltre la Corte territoriale aveva in ogni caso applicato la recidiva in termini favorevoli all'imputato. Sul secondo motivo, attinente al merito, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello immune da vizi logici: la consegna di un assegno rubato già firmato e lo spiegazione ritenuta inattendibile provano la consapevolezza della provenienza illecita. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiama i limiti e i motivi consentiti di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi non consentiti o non specifici ai sensi di tale disposizione.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti di specificità dei motivi di impugnazione; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso quando mancava la specificità richiesta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese e la possibilità di irrogare sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente a €3.000,00.

  • Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)

    Precedente giurisprudenziale richiamato: in tema di recidiva, la valorizzazione dei precedenti ai fini del diniego delle attenuanti generiche non equivale necessariamente al riconoscimento della recidiva e non sempre incide sul calcolo dei termini di prescrizione. La Corte lo ha citato per distinguere la fattispecie di specie.

  • Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022 (Milucci)

    Giurisprudenza di legittimità secondo cui il motivo relativo alla recidiva costituisce punto autonomo della decisione e, se non presente nell'impugnazione principale, non può essere introdotto con motivi aggiunti in cassazione; la Corte l'ha seguito per dichiarare inammissibile il primo motivo.

Massime di principio

  • Motivi non sollevati tempestivamente nel gravame principale (appello) sono inammissibili in Cassazione: chi impugna deve portare avanti in modo coerente e specifico le questioni che intende contestare.
  • La contestazione della recidiva costituisce un autonomo profilo di decisione: va dedotta e motivata già in appello se si vuol valere poi in Cassazione.
  • La Corte di legittimità non riconsidera facilmente valutazioni di fatto e valutazioni probatorie razionali della corte territoriale; può censurarle solo se emergono vizi logici o contraddizioni manifeste.
  • Quando la corte territoriale applica un istituto (es. recidiva) in termini più favorevoli per l'imputato, la parte non può poi lamentarne l'applicazione in Cassazione come pregiudizievole.
  • La prova della consapevolezza della provenienza illecita di un bene può essere desunta da circostanze concrete e dalla implausibilità delle giustificazioni offerte dall'imputato (es. consegna di assegno già firmato, motivazioni inattendibili).

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