Cassazione Civile, Ordinanza n. 04623/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La creditrice aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito per il compenso maturato per l'attività svolta come arbitro unico in un procedimento arbitrale. La domanda era stata qualificata come supertardiva, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 101, primo comma, l. fall. Il Tribunale di Pavia aveva respinto l'opposizione contro il decreto di rigetto del giudice delegato, ritenendo che il ritardo fosse imputabile alla creditrice: pur mancando l'avviso formale del curatore ex art. 92 l. fall., la creditrice aveva comunque avuto notizia del fallimento della debitrice, prima per una lettera del curatore del 18 aprile 2014 che le prospettava la riassunzione del giudizio arbitrale e poi per un'ordinanza del 20 luglio 2015 resa in altro giudizio promosso dalla stessa creditrice, che evidenziava la necessità di far valere il credito in sede concorsuale. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 89, 92 e 101 l. fall., sostenendo che, in assenza dell'avviso ex art. 92, la mera conoscenza di fatto del fallimento non sarebbe sufficiente a escludere la non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, nelle domande di insinuazione supertardive, l'omesso avviso al creditore fa presumere la non imputabilità del ritardo, ma tale presunzione può essere vinta se il curatore dimostra che il creditore ha avuto conoscenza effettiva e tempestiva dell'apertura della procedura, in modo da realizzare lo scopo dell'avviso previsto dalla legge. Nel caso concreto il Tribunale aveva accertato, con valutazione non censurabile in sede di legittimità, che la creditrice aveva avuto compiuta e tempestiva conoscenza del fallimento attraverso documenti ed eventi processuali equipollenti all'avviso formale. Per questo il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
per la domanda di insinuazione supertardiva il rispetto del termine è escluso solo se il ritardo non è imputabile al creditore; la conoscenza effettiva e tempestiva del fallimento può rendere imputabile il ritardo anche in mancanza dell'avviso formale.
l'avviso del curatore al creditore è funzionale a rendere nota l'apertura della procedura; il suo omesso invio fa presumere la non imputabilità del ritardo, ma la presunzione è superabile con prova di conoscenza equipollente e tempestiva.
richiamato dalla ricorrente nel motivo di legittimità, senza che la Corte ne abbia fatto un'autonoma applicazione decisoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nella domanda di ammissione al passivo proposta oltre il termine ordinario, l'omissione dell'avviso al creditore da parte del curatore fa presumere la non imputabilità del ritardo, ma non impedisce al fallimento di provare che il creditore abbia comunque acquisito tempestiva conoscenza dell'apertura della procedura.
- Ai fini dell'inammissibilità della domanda supertardiva, ciò che conta non è la sola conoscenza di fatto del fallimento in astratto, ma l'accertamento che il creditore abbia avuto una conoscenza effettiva e tempestiva idonea a realizzare lo scopo legale dell'avviso.
- L'accertamento dell'effettiva e tempestiva conoscenza del fallimento, compiuto dal giudice di merito sulla base di documenti e circostanze processuali, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se non specificamente censurata nei limiti consentiti.
- L'avviso formale del curatore può essere surrogato, quanto alla sua funzione, da elementi equipollenti che dimostrino in modo certo che il creditore era già a conoscenza dell'apertura della procedura concorsuale prima della scadenza del termine.
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