Sentenza del 17/07/2020 n. 2260 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborsi - Irpef - Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero - Prescrizione ordinaria - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa corte ha ritenuto che l'art. 165 TUIR non prevede un termine di decadenza specifico per la fruizione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero; pertanto trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale. Di conseguenza il contribuente può portare in detrazione il credito d'imposta entro il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e la sua richiesta è stata accolta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto la detrazione (o il rimborso) del credito d'imposta spettante per imposte pagate all'estero. L'oggetto della controversia era se la richiesta potesse essere presentata oltre termini specifici o fosse invece soggetta a una decadenza speciale prevista dall'art. 165 TUIR.
Norme richiamate
L'art. 165 disciplina il credito d'imposta per le imposte estere ma non prevede espressamente un termine di decadenza per la sua fruizione; perciò non può essere interpretato come istitutivo di una decadenza speciale.
Massime di principio
- Se una norma tributaria che riconosce un beneficio (es. credito d'imposta estero) non indica un termine di decadenza specifico, trova applicazione il termine di prescrizione ordinario (in genere decennale), salvo norme speciali contrastanti.
- Il contribuente può far valere il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero entro il termine di prescrizione; è quindi importante conservare la documentazione comprovante le imposte estere e presentare eventuali istanze o rettifiche entro il termine decennale.
- In presenza di termini perentori o di decadenze espressamente previste da norme procedurali o fiscali diverse, questi prevalgono. Occorre quindi verificare sempre se esistono disposizioni specifiche che impongono decadenze o termini diversi dalla prescrizione ordinaria.
- Per evitare contestazioni è consigliabile agire tempestivamente (presentare dichiarazioni integrative, domande di rimborso o interpelli) e, in caso di dubbi, richiedere assistenza professionale per valutare termini diversi (ad es. termini interruttivi, sospensivi o regole particolari sulle compensazioni).
- La decisione segnala che, in materia di crediti d'imposta esteri, l'assenza di un termine di decadenza nella norma sostanziale porta a interpretare la disciplina secondo le regole generali sulla prescrizione; pertanto, le azioni del fisco o del contribuente devono essere valutate alla luce della prescrizione civile tributaria applicabile.
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