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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02564/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente proponeva un solo motivo di ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva escluso la sussistenza di una detenzione inumana e degradante in relazione a un periodo trascorso presso la casa circondariale di Vigevano. Contestava, in particolare, la valutazione dello spazio minimo disponibile per ciascun detenuto, sostenendo che non fosse stata scomputata la superficie occupata dal termosifone; faceva inoltre riferimento alle "bilancette", senza però chiarire in modo comprensibile di quale arredo si trattasse, se fosse effettivamente presente nella camera di detenzione e se fosse infisso al suolo. La Corte ha ritenuto le censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, e comunque non specifiche quanto all'incidenza degli elementi di arredo sulla superficie calpestabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano sostanzialmente reiterative rispetto a quelle già vagliate dal giudice di merito e che, quanto al termosifone, la censura si poneva in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui i caloriferi fissati al muro non riducono la superficie calpestabile ed utilizzabile. Il riferimento alle bilancette è stato giudicato incomprensibile e privo di adeguata specificazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 568 c.p.p.

    Citato solo indirettamente nel contesto del ricorso per cassazione; dal testo non emerge una specifica interpretazione della norma.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente come base del ricorso per cassazione, ma senza espressa indicazione testuale della norma; la Corte valuta l'inammissibilità per doglianze generiche e reiterative.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure che si limitano a riprodurre doglianze già dedotte e disattese dal giudice di merito sono inammissibili se non si confrontano in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
  • Quando si contesta il parametro dello spazio minimo individuale in cella, il ricorrente deve dedurre in modo puntuale l'incidenza concreta degli elementi di arredo sulla superficie calpestabile; il mero riferimento a un termosifone fissato al muro non è sufficiente, poiché esso non riduce di regola lo spazio utilizzabile.
  • Le doglianze devono essere comprensibili e autosufficienti: il richiamo a un arredo o a un elemento della cella privo di adeguata descrizione, collocazione e incidenza materiale non consente un sindacato utile in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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