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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31028/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando così la decisione di merito e le relative statuizioni penali e civili. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita e le statuizioni civili. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela, sostenendo che la persona offesa avrebbe avuto conoscenza del fatto già nel 2013 e non nel 2016. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica, perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e priva di specifica critica alla motivazione d'appello; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il termine per querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e ha osservato che la questione, implicando accertamenti di fatto, non è proponibile in legittimità se richiede una nuova valutazione delle risultanze. Con il secondo motivo i ricorrenti invocavano la prescrizione del reato, prospettando una diversa data di consumazione dell'appropriazione indebita; la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano correttamente individuato tre distinte condotte appropriative, con disponibilità di somme sottratte alla società fino alla cessazione della gestione nel luglio 2016, e ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a sollecitare una rilettura del fatto non consentita in cassazione. Con il terzo motivo veniva dedotto vizio di motivazione in relazione alla condanna generica al risarcimento del danno per la distrazione degli utili; la Corte ha escluso l'esame perché la censura non risultava previamente proposta in appello, quindi era preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., e l'ha comunque ritenuta manifestamente infondata, poiché la motivazione di merito era sufficiente a sorreggere la condanna generica, con liquidazione rimessa al giudice civile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    un motivo non può essere esaminato in cassazione se non è stato previamente dedotto come motivo di appello; la novità della censura ne determina l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa, può essere esclusa la sanzione in favore della Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata applicata.

  • art. 368 c.p.p.

    non citato.

  • art. 640 c.p.p.

    non citato.

Massime di principio

  • Il termine per proporre querela decorre quando la persona offesa acquisisce una conoscenza certa del fatto-reato, sia nella sua dimensione oggettiva sia in quella soggettiva, sulla base di elementi seri e concreti; non è sufficiente una mera percezione di indizi o di una situazione economica anomala.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto; le censure che presuppongono un autonomo apprezzamento degli elementi di merito sono inammissibili se non evidenziano specifici vizi logici, contraddizioni manifeste o travisamenti decisivi.
  • La prescrizione non può essere utilmente dedotta in sede di legittimità mediante una diversa lettura della contestazione o della data di consumazione quando la sentenza di merito abbia motivatamente ricostruito più condotte autonome e la doglianza richieda un accesso al materiale processuale non consentito al giudice di legittimità.
  • Le questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorso è inammissibile quando propone motivi nuovi rispetto al devolutum.
  • In presenza di una motivazione di merito adeguata sulla sussistenza del danno, è legittima la condanna generica al risarcimento con liquidazione demandata al giudice civile.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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