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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12456/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento TARI 2018 emesso dal Comune. Il ricorso era stato rigettato in primo grado e l'appello era stato respinto dalla Commissione tributaria regionale. In Cassazione la società ha proposto ricorso contro la sentenza di secondo grado; prima della decisione ha però depositato un'istanza chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo che, in data successiva all'instaurazione del giudizio, era intervenuto un accordo transattivo con il Comune, con ricalcolo del tributo e rateizzazione del pagamento, corredato da documentazione a supporto.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti, ritenendo che la pretesa tributaria oggetto della lite fosse ormai integralmente regolata da tale accordo. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio, e ha compensato integralmente le spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, osservando che esso opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

  • Cass. Sez. U, sent. n. 8980 dell'11/04/2018

    Richiamata come precedente conforme sul rilievo dell'accordo transattivo che regola integralmente la materia del contendere.

  • Cass. 12 novembre 2015, n. 23175

    Richiamata per affermare il carattere eccezionale dell'ulteriore contributo unificato.

  • Cass. 28 maggio 2020, n. 10140

    Richiamata in continuità con l'orientamento sull'ulteriore contributo unificato.

  • Cass. 18 luglio 2018, n. 19071

    Richiamata in continuità con l'orientamento sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene un accordo transattivo che regoli integralmente la pretesa oggetto di lite, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere comporta, di regola, la compensazione integrale delle spese di lite se l'accordo sopravviene e definisce completamente il rapporto controverso.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti ha natura eccezionale e non può essere applicato in via estensiva al di fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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