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Sentenza

Sentenza del 29/03/2018 n. 2063 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Appello - Omessa pronuncia - Rimessione alla Commissione Tributaria Provinciale - Solo nei casi tassativamente previsti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una questione fondamentale oggetto del giudizio. Si chiedeva di riformare la sentenza o di rimettere la causa alla Commissione Tributaria Provinciale affinché decidesse sulla questione non esaminata.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale non deve rimettere automaticamente la causa al giudice di primo grado per omessa pronuncia. L’art. 59 del D.lgs. n. 546 del 1992 prevede tassativamente i casi di rimessione e tra questi non rientra l’omessa pronuncia su un motivo o una questione del giudizio di primo grado. Pertanto, salvo uno dei casi espressamente previsti dalla norma, la Commissione Tributaria Regionale deve decidere direttamente il merito della controversia.

Norme richiamate

  • Art. 59 del D.lgs. n. 546 del 1992

    La Commissione Tributaria Regionale rimette la causa alla Commissione Tributaria Provinciale solo nei casi tassativamente previsti.

    La rimessione al giudice di primo grado è ammessa esclusivamente nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge. L’omessa pronuncia su una questione o su un motivo non costituisce, di per sé, una causa di rimessione; il giudice d’appello deve esaminare direttamente il merito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’omessa pronuncia del giudice di primo grado non comporta automaticamente la rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale.
  • La Commissione Tributaria Regionale, quando la rimessione non rientra in uno dei casi tassativi previsti dall’art. 59 del D.lgs. n. 546 del 1992, deve decidere direttamente la questione non esaminata.
  • La parte che impugna una sentenza per omessa pronuncia deve chiedere al giudice d’appello di esaminare il merito della questione, senza presumere che il processo torni necessariamente al primo grado.
  • Le norme sulla rimessione al primo giudice sono di stretta interpretazione: non è possibile estenderle a situazioni non espressamente contemplate.

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