Cassazione Penale, Sentenza n. 28654/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.: si assumeva l'inconciliabilità tra la sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara dell'8.10.2019 per il reato di emissione di fatture false (rilevando la fittizietà delle fatture emesse dalla ditta individuale Mbaye Ndede) e la successiva sentenza del Tribunale di Ferrara del 15.12.2021 che aveva assolto Bonzagni per bancarotta fraudolenta affermando, in sostanza, che non risultava provata la falsità delle medesime fatture. Bonzagni deduceva che i fatti storici fondanti le due pronunce sono antitetici (falsità delle fatture affermata in una, negata nell'altra) e che la Corte d'Appello avrebbe sbagliato nel ritenere assente il contrasto di giudicati; inoltre si censurava la mancata motivazione rafforzata in caso di conferma della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e dichiarato inammissibile la richiesta di revisione. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui non sussisteva inconciliabilità oggettiva dei fatti storici: la sentenza assolutoria del 2021 non aveva formulato una ricostruzione fattuale antitetica rispetto a quella di condanna del 2019, bensì aveva considerato la questione della falsità delle fatture non adeguatamente istruita nel relativo procedimento (la precedente condanna era rimasta al più un dato storico e non prova acquisita in quel procedimento). Perciò non è stato necessario procedere alla fase successiva di rivalutazione del compendio probatorio né adottare una motivazione rafforzata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Consente la revisione quando esiste inconciliabilità tra sentenze irrevocabili; va inteso come richiedente un contrasto oggettivo fra fatti storici stabiliti e non una mera divergenza di valutazioni.
Richiama il requisito che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione siano decisivi per l'innocenza, ossia che la diversa ricostruzione colpirebbe la tenuta della decisione impugnata.
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Richiamati nella prospettiva che la revisione deve dimostrare, se accertata la diversa realtà fattuale, che il condannato debba essere prosciolto a norma di tali articoli (ipotesi di sentenza di assoluzione).
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o per determinazione della responsabilità nelle cause di inammissibilità; applicato per il pagamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in connessione alla determinazione della somma a carico del ricorrente e ai principi applicabili in caso di inammissibilità dolosa o colposa.
Massime di principio
- Per art. 630 lett. a) c.p.p. l'inconciliabilità rilevante è quella tra fatti storici oggettivi stabiliti in sentenze irrevocabili, non la semplice contraddittorietà nelle valutazioni giuridiche o nelle inferenze probatorie.
- Se la sentenza diversa non contiene una ricostruzione fattuale antitetica ma si limita a non valorizzare come prova una precedente pronuncia non definitiva o a evidenziare carenze istruttorie, non si configura la condizione di revisione per inconciliabilità.
- La procedura di revisione prevede una prima fase di ammissibilità (verifica dell'esistenza dei presupposti) e, se ammissibile, una successiva fase dibattimentale nella quale il giudice deve, se necessario, procedere a una rivalutazione unitaria del materiale probatorio.
- Qualora il giudice di revisione accerti oggettiva inconciliabilità fra fatti storici e confermi la sentenza impugnata, è richiesto che dia conto con motivazione rafforzata delle ragioni per cui ritiene comunque sostenibile la decisione originale.
- Ricorsi di revisione infondati o manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.
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