Sentenza del 13/10/2017 n. 24117 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società un maggior imponibile ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, ritenendo indebitamente utilizzate fatture passive relative a operazioni soggettivamente inesistenti intercorse con una società cartiera, Tradizioni Alimentari s.r.l. La stessa rettifica era stata imputata per trasparenza ai soci ai fini IRPEF. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio valorizzando la natura di cartiera della società apparentemente fornitrice. La società ha denunciato, tra l'altro, l'omessa o insufficiente motivazione su tale circostanza; i soci hanno contestato la violazione delle norme sul giudicato, sostenendo che la decisione relativa alla società non fosse ancora definitiva quando erano state decise le loro controversie. È stata inoltre dedotta la mancata integrazione del contraddittorio tra società e soci.
La decisione
La Corte ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha escluso la nullità per mancata integrazione del contraddittorio, poiché la trattazione congiunta dei giudizi aveva sanato il difetto originario. Ha dichiarato inammissibile il motivo della società sulla motivazione, rilevando che la CTR aveva esposto diversi elementi probatori della natura di cartiera della fornitrice e che la censura mirava a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha ritenuto infondato il motivo dei soci sul giudicato, poiché la CTR non aveva applicato un giudicato già formatosi, ma aveva condiviso le ragioni della decisione concernente la società. Tuttavia, ha applicato lo ius superveniens introdotto dal D.L. n. 16 del 2012, stabilendo che, per le imposte dirette e l'IRAP, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti anche se il contribuente era consapevole della frode, purché rispettino i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. Le sentenze sono state quindi cassate nei limiti indicati e rinviate alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per verificare tali requisiti e regolare le spese.
Norme richiamate
La Corte ha escluso che la CTR abbia applicato un giudicato inesistente: il giudice regionale aveva semplicemente condiviso le motivazioni della decisione relativa alla società.
La disposizione è stata richiamata dai soci in relazione alla dedotta violazione delle regole sugli effetti della decisione, ma la censura è stata ritenuta infondata.
L'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
La consapevolezza della frode non esclude automaticamente la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti. Occorre comunque dimostrare che i costi siano reali, inerenti all'attività, di competenza, certi e determinabili. La regola si applica anche alla determinazione della base imponibile IRAP.
D.L. n. 16 del 2012, art. 8, convertito dalla Legge n. 44 del 2012
La disposizione, applicata retroattivamente come ius superveniens, ha modificato il trattamento fiscale dei costi connessi a operazioni soggettivamente inesistenti, consentendone la deduzione al ricorrere dei requisiti sostanziali.
Massime di principio
- Quando società di persone e soci impugnano separatamente gli accertamenti fondati sulla stessa rettifica, la riunione dei giudizi può sanare il difetto originario di litisconsorzio necessario, purché le controversie siano trattate congiuntamente e si fondino su difese sostanzialmente identiche.
- La natura di società cartiera può essere dimostrata attraverso una pluralità di indizi, quali sede coincidente con un'abitazione privata, assenza di effettiva conoscenza della società da parte del proprietario dei locali, mancanza di strutture e personale, sede utilizzata come mero recapito e pagamenti effettuati direttamente dall'acquirente ai fornitori effettivi.
- In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: la censura sulla motivazione deve indicare una reale omissione o contraddizione decisiva, non limitarsi a proporre una diversa lettura degli elementi istruttori.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la consapevolezza del contribuente circa la frode non impedisce automaticamente la deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. È però necessario provare l'effettività, l'inerenza, la competenza, la certezza e la determinabilità del costo.
- La rettifica del reddito di una società di persone si riflette ordinariamente sul reddito dei soci per trasparenza; tuttavia, la posizione dei soci deve essere valutata alla luce dell'esito e dei limiti della rettifica riferita alla società.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 ott 2017Sentenza del 13/10/2017 n. 400 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 13 ott 2017Sentenza del 13/10/2017 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 ott 2017Sentenza del 13/10/2017 n. 4096 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 13 ott 2017Sentenza del 13/10/2017 n. 4100 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 13 ott 2017Sentenza del 13/10/2017 n. 5825 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 13 ott 2017Sentenza del 13/10/2017 n. 24100 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →