Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/10/2017 n. 5825 - Comm. Trib. Prov. Milano

Operazioni soggettivamente inesistenti - Frodi carosello - IVA non detraibile in assenza di prova di non sapere di partecipare ad operazione fraudolenta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La detrazione dell’IVA è stata ritenuta non spettante quando, sulla base di elementi oggettivi, risulta che l’operazione si inserisce in una frode e che il cessionario o committente ne era consapevole oppure avrebbe dovuto conoscerla usando l’ordinaria diligenza. La mera regolarità formale delle fatture o l’assenza di prova diretta della conoscenza della frode non sono sufficienti a dimostrare la buona fede del contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda operazioni soggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode carosello. Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, di non essere consapevole della frode e di avere quindi diritto alla detrazione dell’IVA. Per ottenere il riconoscimento della detrazione, tuttavia, occorre fornire riscontri precisi e attendibili circa l’assenza di consapevolezza della partecipazione all’operazione fraudolenta.

Norme richiamate

  • Normativa IVA sul diritto alla detrazione

    Il diritto alla detrazione presuppone che l’operazione sia effettiva e non inserita in una frode conosciuta o conoscibile dal cessionario o committente.

  • Principi in materia di frodi carosello e operazioni soggettivamente inesistenti

    L’Amministrazione finanziaria può negare la detrazione se dimostra, mediante elementi oggettivi, l’inserimento dell’operazione in una frode e la consapevolezza, o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, da parte del contribuente.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello, la detrazione IVA non può essere negata automaticamente per la sola irregolarità del cedente o per il coinvolgimento di soggetti terzi: devono emergere elementi oggettivi che colleghino il cessionario alla frode.
  • Il contribuente deve dimostrare, con documentazione e riscontri concreti, di avere adottato verifiche e cautele ragionevoli e di non essere stato consapevole né negligente rispetto alla frode.
  • La regolarità formale delle fatture, dei pagamenti e della contabilità non è normalmente sufficiente se esistono circostanze anomale, come prezzi incongrui, controparti prive di struttura, modalità commerciali insolite o rapporti con soggetti fiscalmente inadempienti.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla conoscenza effettiva o sulla conoscibilità della frode al momento dell’operazione, considerando complessivamente gli elementi oggettivi disponibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.