Sentenza del 13/10/2017 n. 5825 - Comm. Trib. Prov. Milano
Operazioni soggettivamente inesistenti - Frodi carosello - IVA non detraibile in assenza di prova di non sapere di partecipare ad operazione fraudolenta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione dell’IVA è stata ritenuta non spettante quando, sulla base di elementi oggettivi, risulta che l’operazione si inserisce in una frode e che il cessionario o committente ne era consapevole oppure avrebbe dovuto conoscerla usando l’ordinaria diligenza. La mera regolarità formale delle fatture o l’assenza di prova diretta della conoscenza della frode non sono sufficienti a dimostrare la buona fede del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda operazioni soggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode carosello. Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, di non essere consapevole della frode e di avere quindi diritto alla detrazione dell’IVA. Per ottenere il riconoscimento della detrazione, tuttavia, occorre fornire riscontri precisi e attendibili circa l’assenza di consapevolezza della partecipazione all’operazione fraudolenta.
Norme richiamate
Normativa IVA sul diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione presuppone che l’operazione sia effettiva e non inserita in una frode conosciuta o conoscibile dal cessionario o committente.
Principi in materia di frodi carosello e operazioni soggettivamente inesistenti
L’Amministrazione finanziaria può negare la detrazione se dimostra, mediante elementi oggettivi, l’inserimento dell’operazione in una frode e la consapevolezza, o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, da parte del contribuente.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello, la detrazione IVA non può essere negata automaticamente per la sola irregolarità del cedente o per il coinvolgimento di soggetti terzi: devono emergere elementi oggettivi che colleghino il cessionario alla frode.
- Il contribuente deve dimostrare, con documentazione e riscontri concreti, di avere adottato verifiche e cautele ragionevoli e di non essere stato consapevole né negligente rispetto alla frode.
- La regolarità formale delle fatture, dei pagamenti e della contabilità non è normalmente sufficiente se esistono circostanze anomale, come prezzi incongrui, controparti prive di struttura, modalità commerciali insolite o rapporti con soggetti fiscalmente inadempienti.
- La valutazione deve concentrarsi sulla conoscenza effettiva o sulla conoscibilità della frode al momento dell’operazione, considerando complessivamente gli elementi oggettivi disponibili.
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