Sentenza del 13/10/2017 n. 4100 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Presupposti per il raddoppio dei termini - Onus probandi spettante all'Ufficio nel giudizio di primo grado - Necessario - Competenza esclusiva del giudice di primo grado nel valutare la sussistenza dei presupposti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale. In particolare, si contesta se l'Ufficio abbia dimostrato, già nel giudizio di primo grado, la concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per beneficiare del termine più ampio. Il raddoppio non può essere applicato automaticamente o in modo strumentale, ma deve essere giustificato da elementi idonei a dimostrare che l'Amministrazione abbia agito secondo legge e con imparzialità.
La decisione
La sentenza afferma che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini grava sull'Ufficio nel giudizio di primo grado. Spetta esclusivamente al giudice tributario di primo grado verificare se tali presupposti esistano e se l'Amministrazione abbia utilizzato correttamente la disciplina, oppure se abbia fatto ricorso al raddoppio soltanto per ottenere illegittimamente un termine più ampio per l'accertamento. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio tra le parti, ma enuncia il principio secondo cui, in mancanza della prova dell'Ufficio, il raddoppio non può essere legittimamente riconosciuto.
Norme richiamate
Disciplina fiscale del raddoppio dei termini per l'accertamento
Non riportata nel testo fornito
Il raddoppio dei termini costituisce un'estensione eccezionale del potere accertativo dell'Amministrazione e può operare soltanto quando siano dimostrati i presupposti previsti dalla legge.
Principio dell'onere della prova nel processo tributario
Non riportata nel testo fornito
L'Ufficio deve provare, già nel giudizio di primo grado, i fatti e le condizioni che legittimano l'applicazione del termine più ampio.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione invoca un termine di accertamento raddoppiato o comunque ampliato, deve dimostrare concretamente la sussistenza dei presupposti normativi; non è sufficiente un richiamo generico alla disciplina.
- Il contribuente può contestare il raddoppio evidenziando sia l'assenza dei presupposti sostanziali sia il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio.
- La verifica sulla legittimità del raddoppio deve essere svolta dal giudice tributario di primo grado, che deve accertare anche l'eventuale uso strumentale della disciplina da parte dell'Amministrazione.
- Se l'Ufficio non fornisce tempestivamente la prova dei presupposti nel primo grado di giudizio, il termine ampliato non dovrebbe essere riconosciuto.
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