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Sentenza

Sentenza del 13/10/2017 n. 24100 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania che aveva annullato un avviso di accertamento induttivo ai fini IRPEF per il 2005. L'accertamento traeva origine dalla presunta plusvalenza tassabile derivante dal trasferimento della licenza taxi insieme all'autoveicolo, ritenuto dall'Amministrazione una cessione di azienda o di avviamento. L'Agenzia ha dedotto, da un lato, l'omesso esame della natura imprenditoriale dell'attività e degli elementi posti a fondamento dell'accertamento e, dall'altro, la violazione delle norme sulla cessione d'azienda, sulla tassazione delle plusvalenze e sull'accertamento tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che l'Agenzia non aveva contestato in modo puntuale e autosufficiente la motivazione della C.T.R., limitandosi a generiche argomentazioni. Inoltre, alla luce dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella versione applicabile, il controllo sulla motivazione non riguarda la sua semplice insufficienza, ma soltanto anomalie gravi quali la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni o l'incomprensibilità obiettiva; anomalie non riscontrate nel caso concreto. Il primo motivo, relativo alla violazione di legge, è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.800 euro, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale".

    Dopo la riforma applicabile ratione temporis, il ricorso per cassazione non può fondarsi sulla mera insufficienza o non persuasività della motivazione. Sono denunciabili soltanto anomalie motivazionali estreme, come la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione obiettivamente incomprensibile.

  • Art. 2555 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia in relazione alla qualificazione del trasferimento della licenza taxi come cessione di azienda, ma non esaminato nel merito perché il motivo è stato assorbito.

  • Art. 86, comma 1, TUIR

    Richiamato quale norma sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni relativi all'impresa; la Corte non ne ha valutato direttamente l'applicabilità per ragioni processuali.

  • Art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato con riferimento all'accertamento tributario parziale o induttivo, ma non esaminato nel merito in quanto il motivo è stato dichiarato assorbito.

  • Artt. 5, 6, 7 e 9 della legge n. 21 del 1992

    Norme richiamate dall'Agenzia in materia di servizio taxi e trasferibilità della licenza; la Corte non ha definito nel merito se il trasferimento della licenza costituisse cessione di azienda o generasse una plusvalenza tassabile.

  • Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale

    Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e delimitare il controllo di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; argomentazioni generiche o non autosufficienti possono comportare l'inammissibilità del motivo.
  • Il semplice dissenso rispetto alla valutazione dei fatti o la denuncia di una motivazione ritenuta insufficiente non è, di regola, sufficiente per ottenere la cassazione della sentenza.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è rilevante solo quando la motivazione sia materialmente assente, apparente, insanabilmente contraddittoria o incomprensibile.
  • Quando una sentenza si fonda su più autonome ragioni, il ricorrente deve contestarle tutte in modo specifico; se il motivo principale è inammissibile, gli altri motivi possono essere dichiarati assorbiti.
  • In materia di plusvalenze derivanti dal trasferimento di una licenza taxi, l'Amministrazione deve dimostrare adeguatamente sia la natura imprenditoriale dell'attività o l'esistenza di un'azienda ceduta, sia l'effettiva realizzazione e quantificazione della plusvalenza.
  • La sentenza non stabilisce in via generale che ogni trasferimento di licenza taxi sia fiscalmente irrilevante: il rigetto dell'accertamento è dipeso soprattutto dall'inammissibilità dei motivi proposti dall'Agenzia e dall'assenza, nella motivazione impugnata, di anomalie motivazionali estreme.

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