Sentenza del 13/10/2017 n. 4096 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Franchigia doganale ex art. 107 del reg. CE n. 1186/2009 - Ambito di applicazione - Serbatoi "normali" - Sussiste - Nozione - Serbatoi installati dal costruttore dell'autoveicolo - Rientrano - Serbatoi installati in sede di omologazione - Non rientrano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 107 del Regolamento (CE) n. 1186/2009, che riconosce la franchigia dai tributi doganali per il carburante destinato allo svolgimento dell'attività di autotrasporto e contenuto nei serbatoi "normali" degli autoveicoli. Il punto controverso era stabilire se potessero essere considerati normali anche i serbatoi installati sul veicolo successivamente alla sua fabbricazione, in particolare durante la fase di omologazione.
La decisione
La franchigia è stata interpretata in senso restrittivo. Per serbatoi "normali" devono intendersi esclusivamente quelli fissati in origine e in modo stabile dal costruttore dell'autoveicolo. Non rientrano invece nella franchigia i serbatoi installati in un momento successivo alla fabbricazione, anche se nell'ambito della procedura di omologazione del veicolo. Pertanto, il carburante contenuto in tali serbatoi successivamente installati resta assoggettabile ai tributi doganali.
Norme richiamate
Art. 107 del Regolamento (CE) n. 1186/2009
La franchigia riguarda il carburante contenuto nei serbatoi "normali" degli autoveicoli.
La nozione di serbatoio normale comprende soltanto i serbatoi installati stabilmente e originariamente dal costruttore del veicolo. Sono esclusi quelli montati successivamente, anche se in sede di omologazione.
Massime di principio
- Le esenzioni e franchigie doganali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
- Per qualificare un serbatoio come "normale" rilevano principalmente il momento e il soggetto dell'installazione: deve trattarsi di un componente montato originariamente dal costruttore del veicolo.
- L'omologazione del veicolo non rende automaticamente originario un serbatoio installato successivamente alla fabbricazione.
- In situazioni analoghe è necessario verificare la documentazione tecnica del veicolo, la configurazione originaria del costruttore e la data di installazione del serbatoio.
- Il carburante contenuto in serbatoi aggiuntivi o successivamente installati può essere soggetto a dazi e altri tributi, anche se il serbatoio è fissato stabilmente e utilizzato per l'attività di autotrasporto.
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