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Sentenza

Sentenza del 13/10/2017 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ICI - Esenzione - Ente ecclesiastico - Art. 7, comma 1 D.Lgs. 504/1992.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010, richiedendo euro 11.968,00 tra imposta, sanzioni e interessi, negando l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992. L'ente sosteneva che gli immobili erano destinati esclusivamente ad attività religiose, assistenziali e di accoglienza: abitazione delle religiose, ospitalità di una ONLUS che assisteva minori affidati dal Tribunale, accoglienza di ragazze madri, famiglie disagiate e studenti fuori sede. Contestava inoltre la tesi del Comune secondo cui l'utilizzo da parte della ONLUS escludeva l'esenzione per mancanza di coincidenza tra proprietario e utilizzatore e secondo cui l'accoglienza degli studenti avrebbe avuto natura commerciale.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo non provati i requisiti di utilizzo esclusivo e diretto e valorizzando l'accatastamento degli immobili e la successiva variazione catastale. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato integralmente la decisione e annullato l'avviso di accertamento. Ha riconosciuto l'esenzione per la porzione utilizzata dalla ONLUS, considerando la ONLUS una promanazione dell'ente e ravvisando quindi un'identità soggettiva sostanziale; ha riconosciuto l'esenzione anche per la zona destinata all'abitazione delle religiose e per quella utilizzata per l'accoglienza di soggetti bisognosi e studenti. Secondo il giudice, tali attività non erano rivolte a un pubblico indeterminato, non perseguivano finalità lucrative e i corrispettivi erano inferiori ai prezzi di mercato, avendo soprattutto natura simbolica. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 504/1992

    Sono esenti dall'imposta gli immobili "destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive".

    L'esenzione ICI richiede, in linea generale, che l'immobile sia destinato esclusivamente ad attività rientranti tra quelle meritevoli previste dalla norma. Nel caso concreto, il requisito è stato ritenuto sussistente per le porzioni destinate all'assistenza, all'accoglienza di soggetti bisognosi, all'abitazione delle religiose e alle attività svolte dalla ONLUS quale emanazione dell'ente ecclesiastico.

  • Art. 2697 c.c.

    La disposizione disciplina l'onere della prova. La controversia riguardava l'individuazione del soggetto gravato dalla prova dei requisiti dell'esenzione e la valutazione della documentazione relativa alla destinazione degli immobili e alla natura delle attività svolte.

  • Art. 47, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    La norma consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata quando ricorrono il fumus boni juris e il periculum in mora. Nel procedimento la sospensione è stata concessa in via cautelare dalla Commissione Tributaria Regionale.

  • Art. 58 D.Lgs. 546/1992

    La disposizione è stata richiamata dal Comune con riferimento alla produzione in appello della documentazione relativa alla residenza delle religiose. Il giudice d'appello ha comunque deciso nel merito riconoscendo l'esenzione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI prevista per gli enti ecclesiastici non è sufficiente la natura religiosa del proprietario: occorre dimostrare la concreta destinazione degli immobili ad attività assistenziali, ricettive, didattiche o comunque meritevoli previste dalla legge.
  • L'utilizzo di un immobile da parte di una ONLUS non esclude automaticamente l'esenzione quando sia dimostrata una sostanziale identità organizzativa e funzionale tra la ONLUS e l'ente ecclesiastico proprietario, soprattutto se la ONLUS costituisce una sua promanazione e svolge attività istituzionali di pubblico interesse.
  • La destinazione ad accoglienza può conservare natura non commerciale quando l'attività è rivolta a categorie determinate di soggetti bisognosi, non a un pubblico indistinto, e i corrispettivi sono inferiori ai prezzi di mercato e non rappresentano un effettivo profitto.
  • L'esenzione può riguardare singole porzioni dell'immobile, purché sia possibile dimostrare la loro specifica destinazione esclusiva alle attività agevolate; è quindi importante documentare planimetrie, modalità di utilizzo, ospiti, rette applicate e collegamento con le finalità istituzionali.
  • La variazione catastale successiva all'anno oggetto di accertamento non prova automaticamente la destinazione pregressa: per ogni annualità deve essere dimostrato l'effettivo utilizzo dell'immobile nel periodo d'imposta considerato.
  • La mera applicazione di una retta non rende necessariamente commerciale l'attività: occorre valutare concretamente l'importo dei corrispettivi, il tipo di utenti, l'accessibilità del servizio, l'eventuale concorrenza sul mercato e l'assenza di una finalità lucrativa.

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