Cassazione Civile, Ordinanza n. 31561/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia riguarda due proprietari di villette a schiera contigue, con porticati separati da una ringhiera metallica alta 85 cm e da recinzioni sul confine dei terreni. Gli originari attori avevano chiesto la rimozione di due pannelli di vetro smerigliato addossati alla ringhiera di confine dei porticati, sostenendo che tali pannelli violassero la disciplina delle distanze dettata dall'art. 907 c.c. e impedissero l'esercizio della veduta. Dopo un primo rigetto e un rinvio disposto dalla Cassazione, la Corte d'appello in sede di rinvio aveva ritenuto che la ringhiera originaria integrasse una servitù di veduta costituita per destinazione del padre di famiglia, e aveva quindi ordinato la rimozione dei pannelli, respingendo però la domanda risarcitoria. I convenuti in riassunzione hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione degli artt. 900 e 907 c.c., perché una ringhiera divisoria tra fondi urbani non può costituire una veduta, anche se consente di guardare e affacciarsi; 2) violazione degli artt. 112 e 394 c.p.c. e 2697 c.c., perché il giudice di rinvio avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, costruendo d'ufficio una servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia non allegata dagli attori; 3) falsa applicazione degli artt. 1350, 2725, comma 2, e 1062 c.c., per il mancato ammissione della prova testimoniale su fatti impeditivi della costituzione della servitù, avendo il giudice di rinvio ritenuto necessaria la prova scritta anche per la dimostrazione dell'inesistenza o dell'inefficacia della servitù stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la qualificazione della ringhiera divisoria come fonte di una servitù di veduta. Ha affermato che una ringhiera posta a separazione tra due fondi urbani ha funzione essenzialmente divisoria e non può, di regola, fondare una veduta tutelabile ai sensi dell'art. 907 c.c., anche se consente inspicere e prospicere in alienum, perché manca la soggezione di un fondo all'altro e manca l'apparenza univoca di una servitù. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri due. Poiché, applicata la corretta nozione di veduta, la domanda di rimozione dei pannelli risultava infondata, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria di rimozione dei pannelli di vetro smerigliato. Ha inoltre posto le spese dell'intero giudizio a carico degli originari attori, in solido.
Norme richiamate
La nozione di veduta richiede una situazione reale di soggezione tra fondo dominante e fondo servente; non basta un'opera meramente divisoria che consenta affaccio reciproco.
La distanza di tre metri opera solo a tutela di una veduta validamente esistente; se manca una vera servitù di veduta, la norma non può fondare la domanda di rimozione del manufatto.
Il richiamo alla disciplina dei muri di cinta non è decisivo per la tutela delle vedute, perché la nozione di costruzione rilevante per l'art. 907 c.c. è diversa.
Il giudice non può pronunciare su una servitù o su presupposti petitori non dedotti dalle parti, pena extrapetizione o ultrapetizione.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai limiti del decisum rescindente e non può introdurre un diverso thema decidendum.
La prova dei fatti costitutivi della servitù e dei fatti impeditivi va ripartita secondo le regole generali dell'onere probatorio.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di forma degli atti costitutivi di diritti reali.
Richiamato per sostenere l'ammissibilità della prova testimoniale su fatti incompatibili con la costituzione negoziale della servitù.
La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede un'apparenza univoca dell'opera e la preesistenza di uno stato di fatto destinato al suo esercizio.
Una volta esclusa la fondatezza della domanda in base alla corretta qualificazione giuridica, la Corte può decidere nel merito senza rinvio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro corretto della censura di violazione di legge effettivamente proposta nel primo motivo, nonostante l'erroneo richiamo materiale al n. 1.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la censura di extrapetizione dedotta nel secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
Il richiamo nella rubrica del primo motivo è stato ritenuto un mero errore materiale, privo di effetto inammissibilizzante.
Richiamato per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio.
art. 55/2014
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018
Usato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Una ringhiera o altro manufatto posto a confine tra due fondi urbani, quando assolve essenzialmente funzione divisoria e consente un affaccio reciproco, non integra di regola una servitù di veduta, perché manca la situazione di soggezione tipica del diritto reale limitato.
- La servitù di veduta, anche se invocata per destinazione del padre di famiglia, richiede un'opera apparente e univocamente destinata all'esercizio della veduta; non è sufficiente la mera possibilità di guardare o affacciarsi sul fondo altrui.
- La tutela dell'art. 907 c.c. presuppone l'esistenza di una veduta validamente configurata; se la veduta manca in radice, non può essere ordinata la rimozione del manufatto che si assume lesivo delle distanze.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla cassazione rescindente: non può costruire d'ufficio un diverso titolo costitutivo del diritto reale non allegato o non provato, né ampliare il thema decidendum.
- Quando la corretta qualificazione giuridica esclude in radice il diritto azionato, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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