Cassazione Penale, Sentenza n. 15735/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli del 04/11/2021 per violazione dell'art. 23, comma 1, c.p.p., sostenendo che, dopo la declaratoria di incompetenza, il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica competente (Procura di Santa Maria Capua Vetere) e non al giudice ritenuto competente. In sostanza si contesta la destinazione degli atti e si prospetta l'abnormità del provvedimento per il contrasto con le regole sull'esercizio dell'azione penale e i diritti della difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non sussistano i profili di abnormità tali da giustificare il ricorso per cassazione. Pur richiamando la giurisprudenza sull'atto abnorme e il principio secondo cui, a seguito di declaratoria di incompetenza, la trasmissione degli atti deve rispettare i principi processuali e la titolarità dell'azione penale, la Corte ha osservato che il Pubblico Ministero non ha dimostrato quale diversa attività sarebbe stata impedita né ha evidenziato pregiudizio per le parti. Inoltre è emerso che il giudice aveva sollecitato la questione e che gli imputati non hanno lamentato violazioni di diritti processuali. Di conseguenza la doglianza è stata respinta e la sentenza impugnata non è stata annullata.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, cod. proc. pen.
la norma disciplina la procedura in caso di declaratoria di incompetenza; secondo la giurisprudenza la trasmissione degli atti deve rispettare la titolarità dell'azione penale e le garanzie difensive; la mancata trasmissione alla Procura competente può costituire vizio se arreca pregiudizio o è abnorme
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nel procedimento di cassazione
art. 111 Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale del rimedio della cassazione per atti processuali ‘abnormi’ che non trovano collocazione nell'ordinamento processuale e ledono diritti fondamentali
Giurisprudenza: Sez. U. n. 37502 del 28/04/2022 (Scarlini), Sez. U. n. 7 del 26/04/1989 (Goria), Sez. 1 n. 12317 del 25/02/2004 (Cicero), Sez. 4 n. 3939 del 02/12/2021 (Ronconi)
richiami giurisprudenziali che definiscono e precisano i limiti della nozione di atto abnorme: atto abnorme è quello estraneo o eccedente l'ordinamento processuale o che, pur inquadrabile, si esplica al di fuori dei casi consentiti e oltre ogni ragionevole limite; per essere impugnato in cassazione deve dimostrarsi pregiudizio, paralisi del processo o anomalia tale da costituire inesistenza
Massime di principio
- La declaratoria di incompetenza richiede che, a seconda della situazione, gli atti siano trasmessi in modo da non ostacolare l'esercizio dell'azione penale: la trasmissione non corretta è rilevante se provoca un concreto pregiudizio alle attività del P.M. o ai diritti di difesa
- Non ogni violazione formale circa la destinazione degli atti integra un atto "abnorme" suscettibile di cassazione: è necessario dimostrare la singolarità, l'eccesso rispetto ai poteri o il pregiudizio processuale (stasi, impossibilità di proseguire, lesione di diritti fondamentali)
- Il rimedio della cassazione per atto abnorme è eccezionale: il ricorrente deve indicare concretamente quale diversa determinazione avrebbe dovuto essere adottata e dimostrare il nesso di causalità con il pregiudizio subito
- Se il Pubblico Ministero ritiene inattendibile o pregiudizievole la scelta del giudice sulla trasmissione degli atti, è opportuno che espliciti tempestivamente la determinazione alternativa che avrebbe adottato, per documentare il danno procedurale
- La mancata reazione delle parti nel corso del dibattimento (es. mancanza di eccezioni o richieste di esercizio di diritti preclusi) può indebolire un'impugnazione fondata su presunte violazioni formali della procedura
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