Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1505/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia n. 688, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.12.2024.

Giustizia amministrativa202504102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto la Carta docente per cinque annualità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 688/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente, dell'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e non indicava il TAR adito, gli estremi identificativi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Sono state inoltre esaminate la rilevanza dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibilità di considerare la procura separata come procura apposta in calce al ricorso telematico, la sanabilità del vizio e l'eventuale errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale. La procura separata, generica e priva degli elementi identificativi della controversia, non soddisfa l'art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a. La regola per cui la genericità può essere assorbita dal contesto documentale unitario della procura apposta in calce o a margine non è estensibile al caso di procura cartacea sottoscritta autograficamente e poi depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 disciplina le modalità telematiche di considerazione della procura come apposta in calce, ma non esonera dall'indicazione, nella procura separata, di elementi sufficienti a individuare la controversia e non dimostra necessariamente né la consapevolezza del mandante circa il contenuto del ricorso né l'anteriorità della procura rispetto alla sua redazione. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non può essere formata soltanto in occasione della notificazione o del deposito. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché al momento della notificazione, avvenuta il 3 novembre 2025, la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Il TAR ha inoltre ritenuto non necessaria l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la questione era stata rilevata in udienza e l'assenza del difensore implicava rinuncia al contraddittorio sulla questione d'ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve contenere elementi idonei a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria adita.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso alle parti sulle questioni rilevate d'ufficio è necessario quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; se il rilievo è formulato in udienza e il difensore non è presente, l'assenza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione regola la modalità telematica di collegamento della procura separata all'atto, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a individuare la controversia né dimostra, da sola, la preesistenza della procura rispetto alla redazione del ricorso.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Sono richiamati per evidenziare la generalizzata obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.

    Il combinato disposto non consente di rinnovare o sanare la procura mancante o generica quando la procura speciale, requisito di ammissibilità, non esiste validamente al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non opera quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte ha scelto la soluzione meno prudente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione era stata chiesta l'ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficiente la specifica controversia, indicando almeno gli elementi necessari a riconoscere oggetto del giudizio, parti e autorità giudiziaria; una procura generica è causa di inammissibilità del ricorso.
  • La procura redatta su supporto cartaceo separato e depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non può essere considerata valida procura apposta in calce quando il suo contenuto non identifica adeguatamente la controversia; il mero collegamento telematico dei documenti non sostituisce la specialità del mandato.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
  • La mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c.
  • L'errore scusabile non è concedibile quando la pronuncia giurisprudenziale successiva alla proposizione del ricorso si limita a confermare un indirizzo interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente.
  • Quando una questione rilevata d'ufficio è posta in udienza e il difensore non compare, l'assenza può comportare rinuncia implicita al contraddittorio, senza necessità di riservare la decisione e concedere il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.