Cassazione Civile, Ordinanza n. 15875/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento con cui gli veniva richiesto, quale coobbligato solidale della società a responsabilità limitata di cui era socio unico e legale rappresentante, il pagamento di IRAP e IVA dovute dalla società per l’anno d’imposta 2006, in relazione al mancato pagamento di rate derivanti da un accertamento con adesione. In primo grado il ricorso è stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR ha confermato la legittimità della cartella ritenendo che la responsabilità derivasse dal regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 t.u.i.r. Il ricorrente ha quindi dedotto tre motivi: 1) violazione dell’art. 2462 c.c. e dell’art. 36 d.P.R. 602/1973, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per una responsabilità illimitata del socio unico e per la responsabilità dei soci in liquidazione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 t.u.i.r., assumendo che tali norme riguardino solo le imposte sui redditi e non IRAP e IVA e che, comunque, la solidarietà operi a favore della società e non del socio; 3) violazione dell’art. 36 d.P.R. 602/1973, per asserita mancanza di previa notifica al socio dell’atto di accertamento presupposto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché indirizzato contro norme non poste a base della decisione impugnata, e il terzo motivo, perché nuovamente fondato su una norma estranea alla ratio decidendi e, comunque, infondato. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per difetto di specificità, poiché la questione dell’applicabilità del regime di trasparenza a IRAP e IVA non risultava dedotta e trattata nei giudizi di merito, e in parte infondato, poiché la disciplina della trasparenza fiscale comporta l’imputazione diretta del reddito al socio e la solidarietà della società per imposta, sanzioni e interessi, principio applicabile anche alla c.d. piccola trasparenza ex art. 116 t.u.i.r. La Corte ha inoltre affermato che, in caso di omesso pagamento delle rate di un accertamento con adesione, la cartella può essere notificata direttamente al socio senza necessità di un autonomo avviso di accertamento, trattandosi di mero atto di riscossione di un credito già definitivamente accertato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva fondato la responsabilità su tale norma.
Anche questa disposizione è stata ritenuta non pertinente alla motivazione della CTR; la Corte ha quindi dichiarato inammissibili le censure che la invocavano.
La Corte ha affermato che il regime di trasparenza fiscale determina l’imputazione diretta del reddito ai soci e che la responsabilità solidale della società per imposta, sanzioni e interessi vale anche per la piccola trasparenza di cui all’art. 116.
"La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione del reddito"
La Corte ha valorizzato la previsione di solidarietà della società verso ciascun socio per estenderne la portata anche al regime di cui all’art. 116 t.u.i.r., in quanto compatibile.
La Corte ha chiarito che l’opzione per la trasparenza è possibile anche per le s.r.l. a ristretta base proprietaria che presentino i requisiti previsti, e che si applica anche la disciplina sulla solidarietà della società.
art. 14, ultimo comma, d.m. 23/04/2004
È stato richiamato come base per l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni attuative dell’art. 115 anche al regime di cui all’art. 116.
L’accertamento con adesione sottoscritto dalla società ha costituito il presupposto dell’obbligo di pagamento rateale poi inadempiuto.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una determinata disciplina, è inammissibile il motivo di ricorso che censuri norme diverse e non poste a base della ratio decidendi.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata dedotta in precedenza.
- Il regime di trasparenza fiscale comporta l’imputazione diretta del reddito prodotto dalla società ai soci e può determinare, nei limiti previsti dalla legge, la responsabilità solidale della società per imposta, sanzioni e interessi dovuti dai soci.
- La solidarietà prevista per la trasparenza fiscale si estende anche alla c.d. piccola trasparenza delle s.r.l. a ristretta base proprietaria, quando la disciplina attuativa lo consenta per compatibilità.
- In caso di omesso pagamento di rate derivanti da accertamento con adesione, la cartella di pagamento può essere notificata direttamente al soggetto obbligato senza necessità di un nuovo avviso di accertamento, perché l’atto di riscossione presuppone un credito già definitivamente accertato.
- La cartella emessa per il mancato pagamento di rate da accertamento con adesione non richiede una motivazione autonoma e analitica se il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa dal precedente atto di adesione.
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