Sentenza del 18/10/2021 n. 1273 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento catastale per nuova determinazione di classamento e rendita di un'area destinata a campeggio con area verde attrezzata e complesso di fabbricati; oggetto controverso: considerazione delle case mobili/mini-maxi caravan/mobilehome come fabbricati rilevanti ai fini catastali e determinazione della rendita (l'istante aveva denunciato variazione con rendita proposta, l'Ufficio ha aumentato la rendita limitatamente alle case mobili). La società ha dedotto violazioni del RDL 652/39, DPR 1142/39, DM 701/94, DM 28/1998, art. 30 L.R. Veneto 33/2002, vizi di motivazione e violazioni delle norme sul procedimento amministrativo (art. 3 L. 241/90) e sul diritto del contribuente (art. 7 L. 212/2000).
La decisione
Appello rigettato: la Commissione Tributaria d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento. Ha ritenuto le mobilehome/maxi-caravan/bungalows stabilmente installate all'interno del campeggio rilevanti ai fini del classamento catastale, aderendo al principio della Corte di Cassazione (es. n. 4426/2020) secondo cui l'installazione stabile di mezzi teoricamente mobili comporta una trasformazione permanente del territorio e non risponde a un'esigenza oggettivamente provvisoria. Il valore attribuito dall'Ufficio con riferimento al costo di costruzione è stato ritenuto congruo e il contribuente non ha fornito elementi idonei a dimostrarne l'erroneità. Non sussiste carenza di motivazione dell'avviso. La Commissione ha compensato le spese del grado di appello.
Norme richiamate
RDL 652/1939
Norma storica di riferimento per la materia catastale e il classamento; la Commissione non ha ritenuto violata la disciplina catastale richiamata dal ricorrente.
DPR 1142/1939
Regolamento attuativo delle norme catastali: richiamato dal ricorrente ma la Commissione ha ritenuto che l'uso e la stabile installazione delle unità mobili rientri nella fattispecie valutabile ai fini del classamento.
Disposizioni tecniche su criteri di classamento e rendita; l'interpretazione della Commissione conferma che l'ufficio ha applicato criteri coerenti con le disposizioni tecniche.
Ulteriori disposizioni tecniche sul classamento; non è stata ritenuta alcuna violazione formale o sostanziale da parte dell'Ufficio.
Legge regionale Veneto n. 33/2002, art. 30
Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina delle strutture turistico-ricettive; la Commissione non ha ritenuto che la normativa regionale impedisca la qualificazione catastale effettuata dall'Ufficio.
Principi di trasparenza e motivazione del procedimento amministrativo: la Commissione ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato e conforme ai principi procedurali.
Norme sul rispetto dei diritti del contribuente; non è stata ravvisata violazione nella comunicazione e nel contraddittorio con la società, né un pregiudizio che giustifichi l'annullamento.
Cassazione 4426/2020 (giurisprudenza)
Principio di diritto utilizzato come riferimento: l'installazione stabile di mezzi mobili per il pernottamento in campeggi determina una trasformazione permanente e giustifica il loro trattamento come fabbricati ai fini del classamento e della rendita catastale.
Massime di principio
- La stabile installazione di unità teoricamente mobili (maxi-caravan, case mobili, mobilehome, bungalows posizionati stabilmente in campeggi) può essere qualificata come trasformazione permanente del territorio e quindi come fabbricato rilevante ai fini del classamento catastale.
- L'Ufficio territoriale può utilizzare il criterio del costo di costruzione come base per la determinazione della rendita catastale; tale valutazione è confermata se supportata da adeguata motivazione e non efficacemente contestata dal contribuente.
- Il contribuente ha l'onere di fornire elementi concreti e significativi per dimostrare l'erroneità della valutazione dell'Amministrazione; mere censure generiche o riferimenti normativi non corredati da prova non sono sufficienti.
- Se sussiste consolidata giurisprudenza di merito o di legittimità su una fattispecie, i giudici di merito tenderanno a conformarsi a tali principi e a rigettare impugnazioni contrarie, salvo specifiche ragioni di merito.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è adeguata quando richiama criteri giuridici e valutativi coerenti con la giurisprudenza e con le norme tecniche applicabili; la carenza di motivazione va dedotta con riferimento a fatti o ragionamenti specifici.
- Sulle spese processuali in gradi successivi: in controversie intersectate da interpretazioni giurisprudenziali plurime, i giudici possono disporre la compensazione delle spese per ragioni di equità processuale.
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