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Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 1273 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento catastale per nuova determinazione di classamento e rendita di un'area destinata a campeggio con area verde attrezzata e complesso di fabbricati; oggetto controverso: considerazione delle case mobili/mini-maxi caravan/mobilehome come fabbricati rilevanti ai fini catastali e determinazione della rendita (l'istante aveva denunciato variazione con rendita proposta, l'Ufficio ha aumentato la rendita limitatamente alle case mobili). La società ha dedotto violazioni del RDL 652/39, DPR 1142/39, DM 701/94, DM 28/1998, art. 30 L.R. Veneto 33/2002, vizi di motivazione e violazioni delle norme sul procedimento amministrativo (art. 3 L. 241/90) e sul diritto del contribuente (art. 7 L. 212/2000).

La decisione

Appello rigettato: la Commissione Tributaria d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento. Ha ritenuto le mobilehome/maxi-caravan/bungalows stabilmente installate all'interno del campeggio rilevanti ai fini del classamento catastale, aderendo al principio della Corte di Cassazione (es. n. 4426/2020) secondo cui l'installazione stabile di mezzi teoricamente mobili comporta una trasformazione permanente del territorio e non risponde a un'esigenza oggettivamente provvisoria. Il valore attribuito dall'Ufficio con riferimento al costo di costruzione è stato ritenuto congruo e il contribuente non ha fornito elementi idonei a dimostrarne l'erroneità. Non sussiste carenza di motivazione dell'avviso. La Commissione ha compensato le spese del grado di appello.

Norme richiamate

  • RDL 652/1939

    Norma storica di riferimento per la materia catastale e il classamento; la Commissione non ha ritenuto violata la disciplina catastale richiamata dal ricorrente.

  • DPR 1142/1939

    Regolamento attuativo delle norme catastali: richiamato dal ricorrente ma la Commissione ha ritenuto che l'uso e la stabile installazione delle unità mobili rientri nella fattispecie valutabile ai fini del classamento.

  • DM 701/1994

    Disposizioni tecniche su criteri di classamento e rendita; l'interpretazione della Commissione conferma che l'ufficio ha applicato criteri coerenti con le disposizioni tecniche.

  • DM 28/1998

    Ulteriori disposizioni tecniche sul classamento; non è stata ritenuta alcuna violazione formale o sostanziale da parte dell'Ufficio.

  • Legge regionale Veneto n. 33/2002, art. 30

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina delle strutture turistico-ricettive; la Commissione non ha ritenuto che la normativa regionale impedisca la qualificazione catastale effettuata dall'Ufficio.

  • Legge 241/1990, art. 3

    Principi di trasparenza e motivazione del procedimento amministrativo: la Commissione ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato e conforme ai principi procedurali.

  • Legge 212/2000, art. 7

    Norme sul rispetto dei diritti del contribuente; non è stata ravvisata violazione nella comunicazione e nel contraddittorio con la società, né un pregiudizio che giustifichi l'annullamento.

  • Cassazione 4426/2020 (giurisprudenza)

    Principio di diritto utilizzato come riferimento: l'installazione stabile di mezzi mobili per il pernottamento in campeggi determina una trasformazione permanente e giustifica il loro trattamento come fabbricati ai fini del classamento e della rendita catastale.

Massime di principio

  • La stabile installazione di unità teoricamente mobili (maxi-caravan, case mobili, mobilehome, bungalows posizionati stabilmente in campeggi) può essere qualificata come trasformazione permanente del territorio e quindi come fabbricato rilevante ai fini del classamento catastale.
  • L'Ufficio territoriale può utilizzare il criterio del costo di costruzione come base per la determinazione della rendita catastale; tale valutazione è confermata se supportata da adeguata motivazione e non efficacemente contestata dal contribuente.
  • Il contribuente ha l'onere di fornire elementi concreti e significativi per dimostrare l'erroneità della valutazione dell'Amministrazione; mere censure generiche o riferimenti normativi non corredati da prova non sono sufficienti.
  • Se sussiste consolidata giurisprudenza di merito o di legittimità su una fattispecie, i giudici di merito tenderanno a conformarsi a tali principi e a rigettare impugnazioni contrarie, salvo specifiche ragioni di merito.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è adeguata quando richiama criteri giuridici e valutativi coerenti con la giurisprudenza e con le norme tecniche applicabili; la carenza di motivazione va dedotta con riferimento a fatti o ragionamenti specifici.
  • Sulle spese processuali in gradi successivi: in controversie intersectate da interpretazioni giurisprudenziali plurime, i giudici possono disporre la compensazione delle spese per ragioni di equità processuale.

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