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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00372/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato insieme all'atto di precetto. Il destinatario del decreto propone opposizione deducendo di avere successivamente concluso con il creditore originario un accordo transattivo e di avere pagato quanto pattuito. Il Tribunale respinge l'opposizione; la Corte d'appello la dichiara inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che la transazione, contenendo rinuncia ad azionare il decreto, escludesse una situazione di contrasto attuale e che il debitore avrebbe potuto opporre l'accordo solo in eventuale futura esecuzione tramite opposizione ex art. 615 c.p.c. Il ricorrente per cassazione denuncia, con il primo motivo, violazione di legge sulla sussistenza dell'interesse ad agire nell'opposizione a decreto ingiuntivo: sostiene che, ricevuti decreto e precetto, poteva tutelarsi solo con l'opposizione per ottenere la declaratoria di inefficacia o nullità del monitorio e la sua revoca alla luce della transazione. Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 96 c.p.c., contestando la condanna per responsabilità aggravata e affermando che tale norma va applicata solo a condotte dolose o gravemente colpose e causative di un indebito allungamento del processo.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie entrambi i motivi. Rileva che la transazione era intervenuta quando era ancora pendente il termine per proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.; perciò il debitore aveva interesse concreto a proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, poiché solo in quel giudizio poteva dedurre il fatto estintivo sopravvenuto e ottenere la revoca del decreto. Esclude che l'accordo potesse essere fatto valere solo in una futura opposizione all'esecuzione, perché in sede esecutiva non sono deducibili fatti estintivi anteriori al giudicato. Osserva inoltre che, essendosi il giudizio di opposizione dovuto concludere con la revoca del monitorio, il ricorrente non poteva essere considerato soccombente ai fini dell'art. 96 c.p.c. La sentenza d'appello viene quindi cassata e, decidendo nel merito, la Corte revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara nulla dovuto a titolo di responsabilità aggravata. Le spese vengono compensate per metà, con condanna delle resistenti al residuo.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    termine per proporre opposizione

    L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta entro il termine di legge; se la transazione interviene in quel periodo, il debitore conserva interesse a far valere il fatto estintivo nel giudizio di opposizione.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione non è il rimedio idoneo per far valere fatti estintivi anteriori al giudicato, perché in sede esecutiva sono deducibili solo fatti successivi alla formazione del titolo giudiziale.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata presuppone la soccombenza; se l'opposizione avrebbe dovuto portare alla revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente non può essere considerato soccombente.

Massime di principio

  • Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore conserva interesse ad agire quando il fatto estintivo del credito interviene dopo la notifica del decreto ma prima della scadenza del termine per opporsi, perché solo l'opposizione consente di ottenere la revoca del titolo monitorio.
  • La transazione conclusa prima del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo deve essere dedotta nel giudizio di opposizione; non può essere utilmente rinviata a una futura opposizione all'esecuzione, poiché in sede esecutiva non possono farsi valere fatti estintivi anteriori al titolo giudiziale.
  • La cessazione della materia del contendere o la rinuncia all'azione sopravvenuta comportano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche se il fatto estintivo è successivo alla sua emissione, purché anteriore al giudicato.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere affermata nei confronti della parte che ottiene l'eliminazione del decreto ingiuntivo per effetto di un fatto estintivo sopravvenuto e tempestivamente dedotto nel giudizio di opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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