Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08580/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per tentata estorsione e la Corte di appello aveva confermato la decisione. Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure perché ha rilevato un vizio formale del ricorso: esso era sottoscritto dall'imputato personalmente ed era privo della sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito richiesto a pena di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p., perché il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi evidenti rilevabili immediatamente.

  • art. 613 c.p.p.

    richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, non essendo ravvisata tale assenza, il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    è richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso emerge in modo immediato e palese, la Corte può dichiararla de plano senza ulteriore contraddittorio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue normalmente la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Il controllo della Corte, in casi di inammissibilità formale, si arresta al requisito di ammissibilità del ricorso e non investe il merito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.