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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19170/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 485 e 491 c.p., sostenendo che la depenalizzazione della falsità in scrittura privata, assunta come reato presupposto, avrebbe dovuto escludere la configurabilità della ricettazione. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenendo non adeguatamente motivato il diniego.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la ricettazione dell'assegno conserva rilevanza penale anche se il falso in scrittura privata è stato depenalizzato, perché la provenienza da delitto dell'oggetto materiale della ricettazione va valutata con riferimento al momento della condotta tipica di ricezione; ha inoltre osservato che, nel caso concreto, il reato presupposto era comunque costituito dal furto del titolo di credito. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l'assenza di elementi di resipiscenza, le modalità della condotta e l'importo elevato dell'assegno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 485 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la depenalizzazione della falsità in scrittura privata; la Corte osserva che tale profilo non incide sulla ricettazione, perché la provenienza del bene da delitto si valuta al momento della ricezione.

  • art. 491 c.p.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla falsità del titolo; la Corte nega che la successiva depenalizzazione del falso in scrittura privata elida la rilevanza penale della ricettazione.

  • art. 2 c.p.

    Usato dalla Corte per affermare che l'eventuale abrogazione della norma che qualificava il presupposto non rileva ai fini della ricettazione, poiché la rilevanza penale va apprezzata al momento della condotta tipica.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ritiene legittimo e congruamente motivato il loro diniego sulla base della condotta e dell'assenza di elementi positivi di resipiscenza.

Massime di principio

  • Nella ricettazione, la provenienza da delitto della cosa è un elemento normativamente esterno alla fattispecie: la sopravvenuta depenalizzazione del reato presupposto non elimina automaticamente la punibilità della ricezione già perfezionata.
  • Ai fini della ricettazione, la qualificazione penalmente rilevante della provenienza del bene va verificata con riferimento al momento della condotta tipica di ricezione, non con un giudizio retrospettivo fondato su modifiche normative successive.
  • Quando il provvedimento di merito esclude le attenuanti generiche indicando assenza di resipiscenza, modalità della condotta e gravità del fatto desunta anche dal valore del bene, la motivazione può ritenersi congrua e immune da censura di legittimità.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha espresso una motivazione non manifestamente illogica e supportata da elementi concreti del caso.
  • In presenza di ricorso manifestamente infondato su tutti i motivi, la Corte dichiara l'inammissibilità e condanna il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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