Cassazione Penale, Ordinanza n. 35800/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno impugnato la sentenza del 5 febbraio 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto aggravato. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e omessa motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; dalla sentenza d’appello, non specificamente contestata su questo punto, non risultava però che avesse richiesto il beneficio al giudice di merito. Gli altri due ricorrenti, con motivi identici, hanno riproposto doglianze già formulate in appello, sollecitando una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Il motivo del primo ricorrente sulla sospensione condizionale è inammissibile perché non risultava che il beneficio fosse stato richiesto nel merito: in assenza di richiesta, il giudice non aveva l’obbligo di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di concederlo d’ufficio, né tale mancato esercizio poteva essere censurato in cassazione. In ogni caso, la Corte d’appello aveva succintamente giustificato il mancato riconoscimento di benefici richiamando la capacità criminale degli imputati e l’assenza di una prognosi favorevole. I ricorsi degli altri due imputati sono stati dichiarati inammissibili perché generici, reiterativi e diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in assenza di richiesta dell'impugnante, di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale, conferitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., di applicare d'ufficio il beneficio
La concessione d’ufficio della sospensione condizionale è un potere discrezionale; se l’imputato non ha richiesto il beneficio al giudice di merito, il mancato esercizio di tale potere non impone una motivazione specifica e non costituisce motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La mancata concessione d’ufficio della sospensione condizionale della pena non è censurabile in cassazione quando l’imputato non risulta averne fatto richiesta al giudice di merito, poiché l’esercizio del potere previsto dall’art. 597, comma 5, c.p.p. è discrezionale e non comporta, in tale situazione, un obbligo di motivazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone doglianze già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove o di ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione riguarda la presenza di un apparato argomentativo logicamente idoneo e non consente di verificarne la corrispondenza alle acquisizioni processuali né di sostituire alla valutazione dei giudici di merito una diversa valutazione del fatto.
Come è indicizzato
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