Cassazione Penale, Sentenza n. 30611/2022 del 03/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, terza estranea, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato la sua richiesta di riesame del decreto del GIP del 17/11/2021 che aveva disposto il sequestro preventivo di beni ritenuti nella disponibilità di Giuseppe Borrelli. I beni erano formalmente intestati alla ricorrente; ella ha dedotto e prodotto documentazione della proprietà e del possesso, censurando l'ipotesi di intestazione fittizia e sostenendo che il Tribunale si è basato su mere presunzioni non contrastate e non ha esaminato elementi decisivi. Ha invocato violazioni costituzionali (art.111, comma 6; art.27, comma 2 Cost.) e convenzionali (art.6 CEDU) per motivazione apparente
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ricordato che contro le ordinanze adottate ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325, comma 1 c.p.p.) e che lamentele sulla valutazione logica degli elementi (illogicità manifesta) non rientrano in tale limite se non con gli appositi motivi di merito. La Corte ha ritenuto che il vizio denunciato fosse di valutazione logica degli elementi probatori e non una mancanza o motivazione meramente apparente suscettibile di censura in Cassazione; inoltre la ricorrente non ha allegato e prodotto nel ricorso l'elemento indiziario decisivo di cui lamentava l'omesso esame. Ha inoltre osservato che il Tribunale del riesame aveva motivato la conferma del sequestro richiamando elementi di indagine (esiti bancari e un bonifico di 215.000,00 euro del 01/06/2020) che la ricorrente non aveva efficacemente contestato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e a versare una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.)
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Riferimento procedurale alla definizione del ricorso; indica la norma straordinaria/temporanea che ha inciso sulla procedura di decisione del ricorso
Costituzione, art. 111, comma 6
Invocato dalla ricorrente per censurare la motivazione apparente; la Corte ricorda che la violazione di legge invocabile in cassazione richiede mancanza assoluta o motivazione meramente apparente, non la mera illogicità
Costituzione, art. 27, comma 2
Richiamato dalla ricorrente come parametro di legalità e ragionevolezza della misura cautelare; la Corte non ha ritenuto integrata una violazione direttamente attaccabile in Cassazione nei termini richiesti
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Citato per ragioni di equo processo e motivazione; la Corte ha ritenuto che non fosse provata la mancanza di motivazione o di esame critico dei fatti nella misura impugnata
Codice di procedura penale, artt. 322-bis e 324
Norme che disciplinano le ordinanze in materia di misure cautelari reali e il riesame; la Corte sottolinea che le ordinanze adottate in tale ambito possono essere impugnate in Cassazione solo per violazione di legge
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Stabilisce il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanze: la Cassazione verifica la violazione di legge (es. mancanza o motivazione apparente), non le contestazioni di valutazione logica in senso proprio
Codice di procedura penale, art. 321, comma 1
Richiamato indirettamente: ai fini del sequestro preventivo è sufficiente la sussistenza di indizi (fumus commissi delicti e periculum in mora); ciò può comportare il sequestro anche di beni intestati a terzi se emergono indizi di disponibilità indiretta
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, tra cui l'onere delle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione nella misura equitativamente fissata
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame sulle misure cautelari reali è ammissibile soltanto per violazione di legge (mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente). Le critiche che riguardano la valutazione logica o la diversa riconsiderazione delle fonti probatorie sono, di regola, inammissibili in Cassazione se non inquadrate come specifica violazione di legge
- Per censurare l'omesso esame di elementi decisivi è necessario che il ricorrente alleghi nel ricorso l'elemento indiziario dirimente, dimostri che esso era posto agli atti trasmessi al Tribunale del riesame (o prodotto in udienza) e spieghi la sua rilevanza decisiva alla luce della limitata cognizione del giudice del riesame
- Nel procedimento di sequestro preventivo il criterio è indiziario: il tribunale del riesame valuta l'esistenza di indizi sulla disponibilità dei beni anche se formalmente intestati a terzi; ciò rende più difficile per il terzo estraneo ottenere l'annullamento salvo prova documentale chiara e debitamente allegata
- La mera allegazione di contraddizioni o di valutazioni alternative non sostituisce l'onere probatorio previsto per la cassazione: occorre dimostrare un vizio giuridico (mancanza o apparente motivazione) e non solo una diversa valutazione dei fatti
- Un ricorso inammissibile può comportare sanzioni economiche (spese e versamento alla Cassa delle ammende) specialmente se la Corte ritiene possibile una responsabilità per colpa della parte che ha proposto il gravame
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