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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00920/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 178, 420-ter e 601 c.p.p. nonché dell'art. 6 CEDU e, per conseguenza, la nullità della sentenza di primo grado. Sosteneva che l'udienza del 19/3/2021 non fosse stata rinviata nonostante un legittimo impedimento e che all'udienza del 14/5/2021 non fosse stata tradotta pur essendo detenuta. Con il secondo motivo lamentava il difetto di motivazione sulla propria affermazione di responsabilità per i reati contestati, mirando sostanzialmente a una diversa valutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il certificato medico prodotto era proveniente da un difensore privo di mandato pro tempore, era privo di sottoscrizione e comunque non attestava un attuale legittimo impedimento; la richiesta di rinvio era stata quindi correttamente ritenuta inidonea e intempestiva. Ha inoltre escluso la nullità del decreto di citazione in appello per difetto di notifica, qualificandola come nullità a regime intermedio sanabile ex art. 184 c.p.p., non dedotta tempestivamente, e comunque superata dalla rinuncia a comparire risultante dal verbale d'udienza. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato quale parametro della dedotta nullità processuale, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Invocato per il legittimo impedimento; la Corte ha escluso che la documentazione prodotta integrasse un valido impedimento a giustificare il rinvio.

  • art. 601 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina della citazione in appello e delle relative nullità.

  • art. 6 CEDU

    Evocato a sostegno della doglianza sul diritto a comparire e a partecipare al processo, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    Richiamato per confermare l'ordinanza resa in udienza davanti al difensore.

  • art. 184 c.p.p.

    Applicato per qualificare la nullità del decreto di citazione come nullità a regime intermedio soggetta a sanatoria.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento deve essere sorretta da documentazione idonea, attuale, sottoscritta e proveniente da soggetto munito di valido mandato; in difetto, il giudice può legittimamente reputarla inidonea o intempestiva.
  • La mancata notifica del decreto di citazione in appello integra, quando del caso, una nullità a regime intermedio soggetta a sanatoria se non eccepita tempestivamente prima della decisione e se risulta comunque una condotta incompatibile con la volontà di comparire.
  • In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che mirano a una rivalutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura dei fatti, se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente e giuridicamente congrua.
  • Le censure di nullità processuale devono essere dedotte nei tempi e nei modi previsti, poiché la mancata tempestiva eccezione può determinare sanatoria e preclusione del controllo successivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualeOnere della prova

Testo integrale

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