Cassazione Penale, Ordinanza n. 30241/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP che, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., aveva applicato la pena concordata per una pluralità di delitti di rapina aggravata e per un tentativo di furto aggravato. Il ricorso deduceva illogicità e mancanza di motivazione della decisione. La Corte osserva però che il motivo era del tutto generico e non rientrava tra quelli consentiti nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza resa de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che il motivo dedotto fosse generico e non ammissibile nel perimetro dei motivi esperibili contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, ravvisandosi colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
richiamati come base del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
indica il perimetro dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; il motivo generico dedotto non vi rientra.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, con ordinanza.
prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue quando la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono limitate ai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze generiche o estranee a tale perimetro sono inammissibili.
- La deduzione di illogicità o mancanza di motivazione, se formulata in modo generico e non specifico, non è idonea a fondare un ricorso ammissibile avverso il patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano con ordinanza quando la legge lo consente.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando la causa di inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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