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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30240/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non fosse tra quelli esperibili contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, ritenendo la colpa nella proposizione del ricorso causa dell'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Milano che, ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., aveva applicato la pena concordata per il delitto di rapina aggravata. Con il ricorso per cassazione ha dedotto vizi di motivazione, lamentando il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, nel giudizio avverso sentenza di patteggiamento, il ricorso è proponibile solo per i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza formulata non rientrava tra questi e quindi il ricorso era inammissibile.

Norme richiamate

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    richiamati quale base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere il mancato proscioglimento, ma la censura non è stata scrutinata nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua i soli motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di patteggiamento; il motivo proposto non vi rientra.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza senza formalità.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare l'addebito della causa di inammissibilità al ricorrente per colpa.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé sufficiente a rendere ammissibile il ricorso contro il patteggiamento se la censura non rientra nei motivi consentiti dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni ascrivibili alla parte ricorrente, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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