Cassazione Penale, Ordinanza n. 30254/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso, ritenendo che l'impugnazione proposta avverso il rigetto della richiesta di revoca/restituzione in materia di sequestro preventivo non fosse ricorribile per cassazione per saltum. Ha quindi qualificato il ricorso come appello ai sensi degli artt. 322-bis e 568 c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Venezia per il giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (terza interessata)
La controversia
Nel procedimento penale pendente a carico di un soggetto diverso, una terza interessata aveva chiesto la restituzione di somme sottoposte a sequestro. Il Tribunale di Rovigo aveva dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione. Contro tale ordinanza la terza interessata proponeva ricorso per cassazione articolando quattro censure: 1) violazione di legge ex art. 321 c.p.p. per non avere il Tribunale chiarito a quale tipologia di sequestro preventivo, tra quelle disciplinate dai commi 1 e 2, fosse riferibile la misura; 2) vizio di motivazione per la mancata valutazione della posizione della terza istante; 3) nullità del provvedimento per avere considerato il parere del pubblico ministero reso in epoca antecedente al deposito dell'istanza; 4) violazione di legge in relazione all'art. 321, comma 3-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
La Corte richiama la disciplina del sequestro preventivo e osserva che la qualificazione del provvedimento impugnato dipende dalla tipologia di cautela reale disposta; il ricorso per saltum è però ritenuto inapplicabile al rigetto della richiesta di revoca o dissequestro.
art. 322-bis c.p.p.
È individuato come unico strumento di controllo esperibile contro il provvedimento che respinge la revoca del sequestro preventivo, mediante appello al tribunale competente.
art. 325 c.p.p.
Il ricorso immediato per cassazione è ammesso solo nei casi previsti dalla norma, e il suo riferimento testuale al solo "decreto" di sequestro induce a escluderne l'operatività contro il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo.
art. 568 c.p.p.
La disposizione generale sulla impugnabilità non consente il ricorso per cassazione contro il provvedimento di rigetto della revoca del sequestro preventivo; in tal caso l'impugnazione va riqualificata come appello.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
La Corte richiama il limite di enunciazione sintetica dei motivi del ricorso, ma non decide su di essi nel merito.
Massime di principio
- Contro il provvedimento che rigetta la richiesta di revoca o di dissequestro di un sequestro preventivo non è ammissibile il ricorso per cassazione per saltum; il mezzo corretto è l'appello cautelare reale ex art. 322-bis c.p.p.
- Il ricorso immediato per cassazione in materia di sequestro reale ha portata eccezionale e non può essere esteso in via analogica ai provvedimenti diversi dal decreto di sequestro espressamente contemplato dall'art. 325 c.p.p.
- Quando un'impugnazione sia stata erroneamente proposta con il nome di ricorso per cassazione ma risulti, per legge, riconducibile all'appello, il giudice deve procedere alla riqualificazione dell'atto e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il riesame.
- In materia di sequestro preventivo, il controllo sul rigetto della richiesta di revoca o restituzione non passa attraverso il giudizio di legittimità della Cassazione, ma tramite il rimedio devolutivo del riesame/appello cautelare reale.
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