Cassazione Penale, Ordinanza n. 30293/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva definito il giudizio con sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., intervenuto tra difesa e Procuratore generale, con rinuncia a tutti i motivi di appello salvo quelli attinenti al trattamento sanzionatorio. La decisione impugnata, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato di atti persecutori, commesso in un determinato arco temporale, in anni 3 di reclusione, confermando pene accessorie e statuizioni civili. In cassazione l'imputato ha dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando che la sentenza non avrebbe dato conto dei motivi di gravame e non avrebbe spiegato le ragioni della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., ossia del mancato rilievo di eventuali cause di proscioglimento o di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel contesto del concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo censure attinenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla eventuale difformità tra quanto concordato e quanto deciso dal giudice; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, quanto al trattamento sanzionatorio, i vizi che non si traducano in illegalità della pena. Poiché vi era stata rinuncia ai motivi incompatibili con il concordato e accordo sulla pena, la questione dell'art. 129 c.p.p. è stata ritenuta non deducibile. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello delimita l'oggetto dell'impugnazione residua e, una volta rinunciati i motivi incompatibili, restringe i profili deducibili in cassazione ai vizi della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero e della difformità della decisione rispetto all'accordo.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È stato invocato come vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare questioni non più deducibili dopo il concordato in appello.
La Corte ribadisce che, in presenza di concordato in appello e rinuncia ai motivi incompatibili, non è ammissibile lamentare la mancata applicazione delle cause di proscioglimento o di non punibilità di immediata evidenza.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il controllo di legittimità in cassazione è limitato ai vizi che investono la validità del patto processuale o la corrispondenza tra accordo e decisione, non anche ai motivi di merito espressamente rinunciati.
- La rinuncia ai motivi di appello incompatibili con il concordato preclude la deducibilità in cassazione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo che emerga un difetto genetico del consenso o una pronuncia difforme dall'accordo.
- Le censure sulla pena sono proponibili solo quando la sanzione sia divenuta illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non sono ammessi rilievi meramente motivazionali sulla quantificazione concordata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni economiche di legge, comprese spese processuali e somma alla Cassa delle ammende, ove sia ravvisabile profilo di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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