Cassazione Penale, Ordinanza n. 30239/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Nel procedimento per rapina aggravata e lesioni personali aggravate, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma aveva ammesso la costituzione di parte civile della persona offesa. I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro tale ordinanza. Il primo ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per l'ammissibilità della costituzione di parte civile nonostante l'asserita mancanza di un'esposizione chiara e precisa delle ragioni della domanda; 2) violazione degli artt. 78, comma 3, 100 e 122 c.p.p. per difetto di procura speciale valida conferita al difensore. Il secondo ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 76, 100, 122 e 179 c.p.p. per l'ammissibilità della costituzione di parte civile in assenza di procura speciale scritta e di adeguata esposizione di causa petendi e petitum; 2) vizio di motivazione, ritenuta illogica e meramente apparente, per avere riconosciuto validità a una procura orale in contrasto con il dato normativo e con il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto assorbenti i motivi comuni e ha affermato che l'ordinanza che ammette la costituzione di parte civile non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, poiché l'art. 586 c.p.p. prevede che le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o del dibattimento siano impugnabili, a pena di inammissibilità, solo insieme alla sentenza. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento è proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza"
L'ordinanza che ammette la costituzione di parte civile non è autonomamente impugnabile, ma solo congiuntamente alla sentenza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del difetto di regolarità della costituzione di parte civile e della procura speciale.
Richiamato dai ricorrenti in tema di costituzione di parte civile e rappresentanza del difensore.
Richiamato dai ricorrenti in tema di procura speciale per la costituzione di parte civile.
Richiamato dal secondo ricorrente in relazione alla costituzione di parte civile e alla rappresentanza processuale.
Richiamato dal secondo ricorrente come norma evocata a sostegno del dedotto vizio sulla validità della costituzione di parte civile.
Massime di principio
- L'ordinanza che ammette la costituzione di parte civile, emessa nel corso degli atti preliminari o del dibattimento, non è autonomamente ricorribile per cassazione; l'impugnazione è ammissibile solo unitamente all'impugnazione contro la sentenza.
- Le doglianze relative alla regolarità formale della costituzione di parte civile, incluse quelle concernenti la procura speciale e la completezza della domanda risarcitoria, non possono essere fatte valere con ricorso immediato avverso la sola ordinanza ammissiva, se la legge non prevede un autonomo mezzo di impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in presenza di profili di colpa nel ricorso.
Come è indicizzato
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