Cassazione Penale, Sentenza n. 21300/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per uccisione di animale (art. 544-bis c.p.) e per minacce (art. 612, 2° comma c.p.), contestando travisamento della prova e illogicita della motivazione rispetto alle dichiarazioni dei testi di difesa (sostenendo che l'atto fosse un incidente nel tentativo di separare animali e non un colpo volontario), la mancata considerazione della difesa come atto necessario per tutelare una gatta randagia, e l'insussistenza del dolo; denunciava inoltre la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza rispetto al reato di minacce.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto al reato di maltrattamento/uccisione di animale (art. 544-bis), confermando la valutazione di responsabilita della Corte territoriale che ha ritenuto il dolo generico desumibile dalla veemenza del colpo e dagli effetti constatati sul cane. Il ricorso e stato invece accolto con riferimento al reato di minacce (art. 612, 2° comma) perché le persone offese hanno rimesso la querela il 17 giugno 2025 e il ricorrente ha accettato la remissione, con conseguente estinzione del reato. Di conseguenza la sentenza impugnata e stata annullata senza rinvio limitatamente al capo relativo alle minacce; la pena per il reato rimanente e stata rideterminata in 10 mesi di reclusione previa eliminazione della pena di 2 mesi applicata a titolo di continuazione. Il resto del ricorso e stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La norma puo configurarsi a dolo specifico o generico. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto il dolo generico desumibile dalla violenza e dagli effetti del colpo, non essendo fondata la ricostruzione difensiva di un atto necessario a difesa di un animale.
art. 612, secondo comma, cod. pen.
Il delitto di minaccia, nella forma contestata, e procedibile a querela; pertanto la remissione della querela da parte delle persone offese e l'accettazione da parte dell'imputato estinguono il reato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Rinvio ai criteri di impugnabilita per travisamento della prova e motivazione illogica. La Corte ha ritenuto alcune doglianze come ricostruzione fattuale non consentita in cassazione.
art. 620, comma 1, lett. a) e l), cod. proc. pen.
Norma invocata per disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato estinto per remissione di querela e per la rideterminazione della pena residua.
Richiamata dalla giurisprudenza citata in ordine alla nozione estesa di 'necessita' che puo escludere rilevanza penale dell'uccisione di animali quando l'agente ritenga inevitabile evitare un pericolo imminente; nel caso concreto la Corte non ha ritenuto sussistente tale stato di necessita.
Massime di principio
- La sussistenza del dolo nel reato di uccisione o maltrattamento di animali puo essere desunta dagli effetti e dalla violenza del gesto anche se la difesa sostiene azione di separazione: il giudice valorizza gli esiti materiali (certificato di morte, lesioni) piuttosto che la denominazione dell'oggetto usato.
- La prova dell'esistenza di una 'necessita' che giustifichi l'uccisione o l'uso di violenza per difendere se stessi o altri richiede elementi concreti di pericolo imminente; l'affermazione difensiva di avere voluto difendere un animale randagio necessita di idonea prova e non puo essere semplicemente postulata.
- Il reato di minaccia, quando sia procedibile a querela, si estingue con la remissione della querela accettata dall'imputato; questo produce l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a quel capo e richiede la rideterminazione della pena per i reati residui, eliminando la parte di pena correlata alla continuazione con il reato estinto.
- In Cassazione molte doglianze che implicano una diversa valutazione di merito sui fatti (contrapposizione tra versioni testimoniali) sono dichiarate inammissibili o infondate se la motivazione della Corte territoriale risulta logicamente congrua e sorretta da elementi probatori.
- La condotta difensiva (es. intervento per separare animali) se non comprovata da elementi oggettivi o da testimonianze ritenute credibili non esclude automaticamente il dolo e puo essere insufficiente a integrare lo stato di necessita.
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