Cassazione Penale, Sentenza n. 48598/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato di peculato (art. 314 c.p., richiamato con art. 81 c.p.); in qualità di amministratrice di sostegno della madre, nominata dall'autorità giudiziaria, avrebbe prelevato e trattenuto somme dal conto corrente cointestato alla madre, omettendo di versare i redditi pensionistici alla RSA dove la madre era ricoverata. In cassazione l'imputata ha dedotto un unico motivo sostenendo che i prelievi erano legittimi in quanto effettuati in qualità di contitolare del rapporto bancario e non in ragione dell'ufficio di amministratrice di sostegno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché si è limitato a riproporre pedissequamente le stesse doglianze già proposte in appello e respinte dalla Corte territoriale. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna e rideterminato la pena in un anno e dieci mesi di reclusione (condizionalmente sospesa) con declaratoria di estinzione per prescrizione di una frazione della condotta, resta quindi efficace. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. La richiesta di rimborso delle spese da parte del Comune di Milano non è stata accolta perché le conclusioni della parte civile sono state depositate tardivamente e non hanno fornito un concreto contributo alla decisione.
Norme richiamate
Norma richiamata nella rubrica della sentenza in combinazione con l'art. 314 c.p.; è citata come riferimento normativo nella definizione complessiva della fattispecie contestata.
Fattispecie di peculato: la Corte territoriale ha ritenuto che l'utilizzo/appropriazione di somme riferibili alla persona assistita rientrasse nella responsabilità dell'amministratrice di sostegno, nonostante la cointestazione del conto, per l'omissione dei versamenti dovuti alla struttura di ricovero.
Cass. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Principio giurisprudenziale secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre in maniera pedissequa le stesse doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza critica argomentata specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Cass. Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021 e Cass. Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020
Principi relativi alla liquidazione delle spese alla parte civile nel giudizio di legittimità: la parte civile ha diritto alle spese solo se ha effettivamente contribuito, anche tramite memorie scritte, alla decisione; depositi tardivi o privi di concreto apporto non giustificano il rimborso.
Massime di principio
- Se l'appello ha già affrontato e motivatamente respinto una specifica doglianza, il suo riproporre in cassazione senza una critica nuova e argomentata può portare all'inammissibilità del ricorso.
- La cointestazione di un conto non esclude automaticamente responsabilità penali dell'amministratore di sostegno se i prelievi o la mancata destinazione di somme violano i doveri derivanti dall'incarico e arrecano danno o appropriazione indebità rispetto agli interessi del beneficiario.
- In presenza di più rami temporali della condotta, è possibile la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione limitatamente ad alcune frazioni temporali, con mantenimento della responsabilità per le altre.
- La Corte di Cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, di norma non entra nel merito e conferma l'efficacia della decisione di merito; seguono condanne alle spese e, se previsto, somme alla cassa delle ammende.
- La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese in cassazione solo se dimostra di aver fornito un concreto e utile contributo scritto o orale alla decisione; atti tardivi o meramente formali non sono sufficienti.
- Per difendersi efficacemente in casi simili, è necessario formulare in cassazione specifici e nuovi profili di illegittimità della motivazione o della valutazione probatoria, evitando la mera reiterazione di argomentazioni già esaminate.
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