Cassazione Penale, Ordinanza n. 40329/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano in parte manifestamente infondati e in parte non consentiti perché reiterativi di questioni già dedotte in appello e già affrontate con motivazione congrua. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di estorsione. Il primo motivo censurava la valutazione della responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato e comunque inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione immune da vizi logici, in particolare quanto alla sussistenza della minaccia e dell'ingiusto profitto. Il secondo motivo contestava il diniego della pena sostitutiva, ma anche tale censura è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego valorizzando la reiterazione delle condotte, le modalità esecutive caratterizzate dalla forza intimidatoria del gruppo familiare e il profilo personologico dell'imputato, ritenendo incompatibile il lavoro di pubblica utilità con le esigenze di rieducazione.
Norme richiamate
è richiamato indirettamente il tema della pena sostitutiva e della sua valutazione di opportunità, con riferimento alla compatibilità del lavoro di pubblica utilità con le esigenze di rieducazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, questioni già dedotte e specificamente disattese in appello.
- La doglianza sulla responsabilità è inammissibile quando la sentenza di merito abbia già dato una motivazione logica e puntuale sugli elementi costitutivi del reato contestato, come minaccia e ingiusto profitto nell'estorsione.
- Il diniego di applicazione di una pena sostitutiva è legittimo se il giudice di merito espone una motivazione specifica sull'incompatibilità della misura con le esigenze di rieducazione, valorizzando la reiterazione delle condotte, le modalità della condotta e il profilo del reo.
- La mera contestazione dell'apprezzamento di merito, senza evidenziare un vizio logico o giuridico della motivazione, non è sufficiente per ottenere l'annullamento in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40278/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40279/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40280/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40281/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40282/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40283/2025 del 16/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →