Cassazione Penale, Ordinanza n. 18674/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando la loro genericità e la mera reiterazione di censure già respinte in appello. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con unico atto hanno proposto ricorso per cassazione due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 10/10/2025, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato loro contestato. Il ricorso, tuttavia, si limitava a riproporre argomentazioni già svolte in appello e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte di merito aveva fondato l'affermazione di responsabilità, oltre che sulle dichiarazioni autoaccusatorie rese alla polizia giudiziaria dagli stessi imputati, anche sulla presenza degli imputati nei luoghi in più occasioni e sulla disponibilità, in capo a uno di essi, della chiave dell'immobile di proprietà IACP. Tali profili non sono stati censurati efficacemente in cassazione, con conseguente mancato superamento della prova di resistenza.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso non è ammissibile quando le doglianze non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono nella riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello senza indicare specifici errori logici o giuridici della motivazione impugnata.
- La critica in cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la decisione di merito; la mancata censura anche di una sola di esse impedisce di superare la prova di resistenza.
- Quando la sentenza di merito fonda la responsabilità su più elementi probatori autonomi, il ricorso che attacchi solo alcuni di essi, trascurandone altri decisivi, è destinato all'inammissibilità.
- La mera esposizione di argomenti già respinti dal giudice di appello non integra un motivo specifico di ricorso, perché non assolve la funzione di critica argomentata richiesta nel giudizio di legittimità.
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