Cassazione Penale, Sentenza n. 11949/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 14/09/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha confermato il provvedimento del 6/09/2023 senza fissare l'udienza camerale, nonostante il ricorrente avesse proposto opposizione in data 9/09/2023 chiedendo la fissazione dell'udienza e nominando un difensore. Denuncia violazione delle norme processuali (artt. 127, 178, 179, 667, 666 c.p.p.) per mancanza di contraddittorio e per mancata notifica degli atti al difensore; la questione riguarda altresì la richiesta di declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., riguardo a una sentenza di applicazione della pena del 19/04/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che la decisione del giudice dell'esecuzione di non fissare l'udienza camerale sia contraria alla legge e costituisca causa di nullità del provvedimento. Pur ricordando che l'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. opera ipso iure, la Corte ha sottolineato l'interesse del condannato alla declaratoria e il potere/dovere del giudice dell'esecuzione di accertare e dichiarare l'estinzione avvalendosi degli accertamenti previsti dagli artt. 676 e 666 c.p.p. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, che dovrà fissare l'udienza camerale ex art. 666 c.p.p. e decidere l'opposizione nel contraddittorio tra le parti.
Norme richiamate
L'estinzione del reato per decorrenza del termine previsto opera ipso iure, ma il condannato ha interesse a ottenere la declaratoria formale; il giudice dell'esecuzione deve accertare e dichiarare l'estinzione se sussistono i presupposti.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere/dovere di procedere agli accertamenti necessari e di pronunciarsi sulla richiesta di estinzione, anche mediante provvedimenti de plano solo nei limiti di legge.
Consente al giudice dell'esecuzione di svolgere gli accertamenti necessari nell'ambito dei poteri istruttori; la fissazione dell'udienza camerale per l'opposizione rientra nelle garanzie del contraddittorio previste da tale disciplina.
Norma richiamata come riferimento al provvedimento impugnato in sede esecutiva; l'opposizione avverso il provvedimento ex art. 674 deve essere trattata garantendo il contraddittorio.
art. 666 cod. proc. pen. (udienza camerale)
L'udienza camerale è la sede procedurale in cui si realizza il contraddittorio per l'opposizione in sede di esecuzione; la mancata fissazione costituisce violazione del diritto al contraddittorio.
Richiamato in tema di nullità assoluta per violazione del contraddittorio; se sussiste nullità assoluta il rimedio è l'annullamento con rinvio.
artt. 127, 178, 667 cod. proc. pen.
Norme processuali generali richiamate a presidio delle garanzie difensive e del corretto svolgimento del procedimento esecutivo; l'omessa osservanza del contraddittorio e delle modalità di trattazione può integrare vizio procedurale.
Massime di principio
- L'estinzione del reato prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p. produce effetti ipso iure, ma il condannato ha interesse a ottenere una pronuncia dichiarativa: il giudice dell'esecuzione deve quindi accertare e, se del caso, dichiarare l'estinzione.
- L'opposizione in sede d'esecuzione non è una mera impugnazione ma uno strumento per instaurare il contraddittorio; pertanto, quando viene proposta opposizione, il giudice dell'esecuzione è tenuto a fissare l'udienza camerale per garantire il confronto tra le parti.
- La mancata fissazione dell'udienza camerale, con decisione sull'opposizione senza contraddittorio, può integrare una nullità assoluta del provvedimento impugnato e impone l'annullamento con rinvio.
- Il giudice dell'esecuzione deve avvalersi dei poteri istruttori riconosciuti (art. 666, comma 5; art. 676 c.p.p.) per compiere gli accertamenti necessari prima di decidere su istanze di estinzione o opposizioni, assicurando il rispetto delle garanzie difensive.
- In presenza di contestazioni sulla mancata notifica degli atti o sulla legittima rappresentanza difensiva, il giudice dovrebbe verificare tali vizi nella forma che garantisca il contraddittorio; in caso di violazione, la decisione può essere annullata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11823/2024 del 21/03/2024
- Sentenza penale · 21 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11824/2024 del 21/03/2024
- Sentenza penale · 21 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11825/2024 del 21/03/2024
- Sentenza penale · 21 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11826/2024 del 21/03/2024
- Sentenza penale · 21 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11827/2024 del 21/03/2024
- Sentenza penale · 21 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11828/2024 del 21/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →