Cassazione Penale, Sentenza n. 26139/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ritiene il ricorso non manifestamente infondato. Rileva che, nelle more, è maturato il termine di prescrizione del reato residuo in data 17 marzo 2026. Verificata la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando estinto per prescrizione il reato residuo alla data indicata.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Verona, dichiarando la prescrizione di uno dei reati contestati e confermando per il resto la responsabilità e la condanna. La difesa deduce tre censure: 1) vizio della motivazione sulla ritenuta integrazione della fattispecie penale fallimentare, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato vari elementi e atti evidenziati nei motivi di appello; 2) vizio di motivazione nella valutazione delle prove testimoniali e delle dichiarazioni rese dall'imputato, ritenuta erronea e incompleta; 3) mancata considerazione di circostanze sopravvenute, che sarebbero state rilevanti non solo ai fini delle attenuanti generiche ma anche ai fini della valutazione della stessa fattispecie di reato.
Norme richiamate
artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, 223 e 217 l. fall.
Richiamati quali norme incriminatrici poste a fondamento della responsabilità per i reati fallimentari contestati; il testo non consente di distinguere ulteriormente il contenuto applicativo specifico di ciascun articolo oltre alla loro contestazione originaria.
La Corte afferma che, una volta rilevata la maturazione della prescrizione, deve essere verificata l'eventuale causa di proscioglimento immediatamente rilevabile; nel caso di specie tale verifica conduce alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- Quando il ricorso non è manifestamente infondato e, nelle more del giudizio di legittimità, matura la prescrizione del reato residuo, la Corte deve rilevare d'ufficio la causa estintiva.
- Ai fini dell'art. 129 c.p.p., la declaratoria immediata della causa di proscioglimento prevale, una volta accertata la prescrizione e in assenza di elementi che impongano una formula più favorevole nel merito.
- La cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato è estinto per prescrizione maturata dopo la decisione di merito e prima della definizione del giudizio di legittimità.
- Le censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prova restano assorbite quando, nel frattempo, è maturata la prescrizione del reato residuo e ricorre una causa estintiva rilevabile ex art. 129 c.p.p.
Come è indicizzato
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