Cassazione Penale, Sentenza n. 41742/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma parziale della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione relativa alla cessione, a prezzo sottodimensionato (90.000 euro e non corrisposti), del ramo d'azienda di Irpinia Catering s.r.l. a favore di Ristocatering s.r.l. (Villa Manzi). Il ricorrente censura la motivazione con riferimento alla mancanza di gravi indizi di colpevolezza e al dolo concorsuale: sostiene che, essendo divenuto amministratore solo pochi mesi prima della cessione e in quanto genero di Manzi, è improbabile che Manzi gli abbia affidato l'atto distrattivo; richiama l'assoluzione dell'esperto Somma che redasse la perizia di valutazione e deduce la mancata consapevolezza dello stato di dissesto da parte dell'extraneus, nonché vizi relativi all'individuazione del momento consumativo degli atti distrattivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla improbabilità del coinvolgimento di Natale, definendole congetture prive di vizi logico-argomentativi nella decisione impugnata. Ha escluso che l'assoluzione dell'esperto Somma incida sulla posizione di Natale, il quale ha ricevuto il bene in cessione in frode ai creditori senza corrispettivo e concorrendo alla distrazione. Ha confermato che, secondo consolidata giurisprudenza, il dolo dell'extraneus è integrato dalla contribuzione causale volontaria al depauperamento patrimoniale e non richiede la consapevolezza dello stato di dissesto. Le censure relative all'epoca delle distrazioni sono state ritenute inammissibili perché reiterative e non specifiche. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
Richiesta e concessione dell'opzione per la discussione orale in udienza ex norma emergenziale citata.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limiti dell'esame in cassazione: il ricorso può dedurre vizi nei limiti previsti dalla norma, circoscrivendo le doglianze ammissibili rispetto al punto di impugnazione.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi e altri precedenti citati)
Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi
Principio interpretativo: per il concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione il dolo dell'extraneus si configura quando questi apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale; non è richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società.
Massime di principio
- La responsabilità dell'extraneus in reato di bancarotta per distrazione può sussistere anche in assenza della consapevolezza dello stato di dissesto: è sufficiente un contributo causale volontario al depauperamento patrimoniale.
- L'assoluzione di altri soggetti coinvolti (es. periti o cointranei) non determina automaticamente l'esonero dell'acquirente o del cessionario che abbia ricevuto il bene in frode ai creditori, specie se non è stato corrisposto il prezzo e non è stata attivata la risoluzione contrattuale prevista.
- Le critiche basate su mere congetture o su improbabilità relazionali (es. 'non avrebbe affidato l'atto al genero') sono deboli davanti a motivazioni che dimostrino la effettiva partecipazione o il concreto vantaggio derivante dall'operazione.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e dimostrare il nesso tra le argomentazioni addotte e le ragioni della decisione impugnata; ripetere motivi già esaminati in grado di merito senza elementi nuovi può rendere le censure inammissibili.
- Per contestare efficacemente la sussistenza del dolo o il momento consumativo delle distrazioni è necessario fornire elementi fattuali precisi e non solo deduzioni cronologiche generiche; la prova documentale della mancata corresponsione o della frode contrattuale è centrale.
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