Cassazione Penale, Ordinanza n. 34613/2026 del 28/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del 9 ottobre 2025 della Corte d'appello di Firenze, che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per furto in abitazione aggravato in concorso. Il primo motivo contestava, per una delle imputate, il riconoscimento effettuato dal testimone: la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione. Il secondo contestava l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 4, c.p. Il terzo censurava la qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, sostenendo che non fosse stata dimostrata l'esistenza della fede nuziale asportata. Il quarto denunciava l'omessa motivazione sulle censure relative al concorso dell'altro imputato e alla mancata applicazione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 c.p. Il quinto chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: l'identificazione non si fondava soltanto sulla ricognizione fotografica, ma anche sulla presenza, non contestata, dell'imputata nell'auto usata per il delitto e sull'identificazione svolta dalla polizia giudiziaria durante il controllo stradale; la censura mirava a ottenere una diversa lettura delle prove, preclusa in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché le modalità esecutive, poste in danno di una persona anziana lasciata sola in casa, evidenziavano astuzia e avvedutezza ulteriori rispetto a quelle necessarie alla sottrazione e idonee a sorprendere la vigilanza della vittima. Il terzo motivo è stato ritenuto proposto fuori dai casi consentiti, poiché prospettava una ricostruzione alternativa dei fatti e negava la disponibilità del bene da parte della persona offesa, nonostante le sue dichiarazioni rese nell'immediatezza, legittimamente acquisite mediante lettura per sopravvenuta irripetibilità non contestata. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la sentenza d'appello aveva attribuito all'imputato il ruolo di conducente dell'auto, contributo decisivo nella pianificazione, nell'esecuzione e nella fuga, così escludendo sia l'assenza di concorso sia la minima importanza della partecipazione; la reiezione delle deduzioni d'appello risultava comunque dalla motivazione complessiva. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile in sede di legittimità e manifestamente infondato, essendo il diniego delle attenuanti generiche sorretto da motivazione priva di evidenti illogicità e non essendo necessario esaminare singolarmente ogni elemento dedotto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
le conformi sentenze di merito hanno dato atto dell'esecuzione di una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res"
L'aggravante è integrata da modalità esecutive connotate da particolare abilità, astuzia o avvedutezza e capaci di sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza del detentore; nel caso concreto, rilevavano le modalità dell'azione ai danni di una persona anziana rimasta sola in casa.
la ratio decidendi della sentenza impugnata, invero, attribuisce al ricorrente il ruolo di conducente dell'auto sulla quale viaggiavano le autrici materiali della sottrazione, in tal guisa dando conto non solo della partecipazione dell'imputato, ma anche dell'esclusioné di un ruolo di minima importanza, stante l'infungibile e decisivo contributo prestato dal medesimo nella pianificazione e nell'esecuzione del reato e, soprattutto, nella fase di fuga
La partecipazione non è di minima importanza quando il concorrente presta un contributo infungibile e decisivo alla pianificazione o all'esecuzione del reato, compresa la fuga; la funzione di conducente dell'auto utilizzata per il delitto può quindi escludere l'attenuante.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa
Non sussiste il vizio di motivazione per l'omessa risposta espressa a una singola deduzione quando la motivazione, considerata nel suo complesso, ricostruisce i fatti in modo incompatibile con la tesi difensiva e ne comporta implicitamente il rigetto senza lasciare spazio a una valida alternativa.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sostituire alla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito una diversa lettura delle risultanze processuali o una ricostruzione alternativa dei fatti; la censura deve confrontarsi con la motivazione effettiva della decisione impugnata.
- L'aggravante del furto prevista dall'art. 625, n. 4, c.p. ricorre quando la condotta presenti abilità, astuzia o avvedutezza ulteriori rispetto a quelle normalmente necessarie per la sottrazione e sia idonea a sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza del detentore.
- La partecipazione di minima importanza non è riconoscibile se il concorrente fornisce un contributo infungibile e decisivo alla pianificazione o all'esecuzione del furto, anche assicurando la fuga o agevolando l'impunità degli esecutori materiali.
- L'omessa risposta espressa a una specifica deduzione difensiva non determina di per sé vizio di motivazione quando la ricostruzione complessiva dei fatti adottata dalla sentenza ne comporti implicitamente il rigetto, senza lasciare spazio a una valida alternativa.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o risultanti dagli atti: è sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la motivazione non presenti evidenti illogicità.
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