Cassazione Penale, Ordinanza n. 28958/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha censurato il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e il dolo, sostanzialmente chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio probatorio rispetto a quanto già deciso nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano, da un lato, riproduttive di censure già esaminate dai giudici di merito e finalizzate a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, e, dall'altro, generiche, in quanto non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla resistenza a pubblico ufficiale.
Cassa delle ammende
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Conseguenza economica accessoria alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già valutate dai giudici di merito e che, in sostanza, miri soltanto a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti.
- È generico il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non indichi puntualmente gli errori logico-giuridici della decisione.
- La deduzione in cassazione di vizi relativi al giudizio di responsabilità, alla prova, agli elementi costitutivi del reato e al dolo non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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