Sentenza del 09/05/2016 n. 824 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Elementi della retribuzione - Benefici in natura fruiti dal lavoratore dipendente, soggetti a tassazione, e riconosciuti anche allo stesso dipendente collocato a riposo - Tassabilità dei benefici anche per il pensionato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la tassazione del beneficio in natura, sostenendo che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, mancasse un attuale vincolo sinallagmatico tra il beneficio e una prestazione lavorativa. La questione riguardava quindi se lo sconto sui consumi di energia elettrica, riconosciuto dall'ex datore di lavoro anche al dipendente pensionato, dovesse essere qualificato come reddito imponibile di lavoro dipendente.
La decisione
La tassazione è stata ritenuta legittima. L'art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere. Di conseguenza, i benefici in natura riconducibili al rapporto di lavoro restano imponibili anche quando sono fruiti dopo il pensionamento e non esiste più un rapporto lavorativo attuale. Il beneficio, in quanto collegato al precedente rapporto di lavoro, deve quindi essere assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
Norme richiamate
Art. 49, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Costituiscono reddito di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere.
La norma consente di ricondurre alla categoria dei redditi di lavoro dipendente anche le pensioni e, secondo la decisione, i benefici in natura collegati al precedente rapporto di lavoro, anche se attribuiti a un soggetto ormai pensionato.
Massime di principio
- Un beneficio attribuito in ragione di un precedente rapporto di lavoro può conservare natura reddituale anche dopo la cessazione del rapporto e il pensionamento del beneficiario.
- L'assenza di una prestazione lavorativa attuale o di un rapporto sinallagmatico in corso non esclude automaticamente l'imponibilità del beneficio.
- Per stabilire la tassabilità occorre verificare il collegamento sostanziale tra il vantaggio economico e il rapporto di lavoro, anche pregresso, non solo la situazione contrattuale esistente al momento della fruizione.
- Sconti, agevolazioni e altri benefici in natura riconosciuti anche agli ex dipendenti pensionati possono essere trattati come redditi da lavoro dipendente quando derivano dal rapporto lavorativo originario.
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