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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27781/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio in relazione a un motoveicolo consegnato per riparazioni e poi restituito con elementi identificativi alterati e con provenienza furtiva. I motivi di ricorso denunciavano: 1) difetto di motivazione sulla responsabilità per riciclaggio e richiesta di riqualificazione del fatto in ricettazione; 2) erroneità della motivazione sul delitto presupposto e sulla sua prova; 3) travisamento della prova per una lettura ritenuta parcellizzata delle risultanze dibattimentali; 4) omesso esame di attività istruttorie decisive; 5) ulteriore contestazione sulla qualificazione giuridica della condotta, prospettando in sostanza una diversa ricostruzione del fatto e delle risultanze probatorie. La Corte rileva che i motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza d'appello e mirano a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o comunque non consentiti i motivi che miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e a una diversa valutazione delle prove, ha ritenuto generici e aspecifici gli altri motivi e ha osservato che il travisamento della prova non era stato dedotto in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte richiama il delitto di riciclaggio come fattispecie contestata e conferma la tenuta della motivazione di merito sulla provenienza illecita del bene e sulle condotte di sostituzione/alterazione idonee a ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa.

  • art. 648-bis c.p.

    Non è indicato nel testo, ma dal contesto emerge che il fatto è trattato come riciclaggio; la Corte respinge la richiesta di riqualificazione in ricettazione e considera corretta la qualificazione operata dai giudici di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte applica i limiti del giudizio di legittimità, escludendo la possibilità di ottenere una rivalutazione del merito attraverso censure di motivazione che propongono una lettura alternativa dei fatti.

  • art. 620 c.p.p.

    Non espressamente citato, ma il provvedimento si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; sono inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio motivazionale, mirano a ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche, aspecifiche o meramente reiterative sono inammissibili.
  • Nel delitto di riciclaggio, la provenienza delittuosa del bene può essere desunta anche in via logica dalle caratteristiche del bene e dal complesso degli elementi probatori, senza necessità di un previo accertamento giudiziale del delitto presupposto, della sua esatta tipologia o dei suoi autori.
  • Il vizio di travisamento della prova non può essere dedotto per la prima volta in cassazione, se non è stato previamente devoluto al giudice di appello, perché altrimenti si amplia indebitamente il thema decidendum in sede di legittimità.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto è censurabile in cassazione solo se si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e denuncia effettivi errori di diritto; non è sufficiente proporre una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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