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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18003/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, a seguito di sentenza della Corte d'appello di Catania che, in conferma della decisione del G.I.P. del Tribunale di Catania resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva rideterminato la pena in mesi nove di reclusione ed euro 2.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore di fiducia. Ha dedotto violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., lamentando l'erronea applicazione degli artt. 129 e 533 c.p.p. per asserita omissione, da parte del giudice di appello, della verifica degli elementi materiali e soggettivi del delitto contestato. Dal testo emerge che il ricorrente aveva però previamente chiesto la definizione del processo ex art. 599-bis c.p.p., rinunciando a tutti i motivi di impugnazione salvo quello concernente l'eccessività della pena base.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel concordato in appello, sono proponibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; risultano invece inammissibili le doglianze riferite a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi della quantificazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. La Corte ha anche osservato che il giudice d'appello, accogliendo la richiesta concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, poiché la cognizione resta delimitata ai motivi non rinunciati. In concreto, la Corte d'appello aveva comunque dato conto dell'assenza di ipotesi ex art. 129 c.p.p. e dell'accertamento della responsabilità sulla base di verbali di arresto, perquisizione e sequestro, dai quali risultava il possesso della sostanza stupefacente e degli strumenti per il confezionamento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice contestata, riferita alla detenzione/cessione di sostanza stupefacente in base alla quale è stata pronunciata la condanna

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    fondamento formale del motivo di ricorso per asserita violazione di legge

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte afferma che, nel concordato in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento se l'imputato ha rinunciato ai relativi motivi

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro di corretta valutazione degli elementi di prova e della responsabilità

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina del concordato in appello; delimita il perimetro delle censure proponibili in cassazione dopo la rinuncia ai motivi

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria processuale

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che attengano alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero o alla corrispondenza tra sentenza e contenuto dell'accordo; sono invece precluse le doglianze su motivi espressamente rinunciati.
  • La rinuncia ai motivi di appello comporta che il giudice di secondo grado non debba riesaminare, né motivare specificamente, sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su eventuali nullità e inutilizzabilità non devolute.
  • Le censure sulla quantificazione della pena sono deducibili in cassazione solo se si traducono in illegalità della sanzione; non è sufficiente lamentare una mera eccessività della pena base quando il tema sia stato oggetto di concordato e di rinuncia ai motivi.
  • Quando la Corte d'appello, nell'accogliere la richiesta concordata, dia comunque conto degli elementi probatori a sostegno della responsabilità, la doglianza sulla mancata valutazione degli elementi costitutivi del reato non può superare il limite della rinuncia ai motivi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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