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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12188/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12/12/2024, lamentando con il primo motivo l'erroneità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di ricettazione e uso di atto falso/contraffatto; il motivo mirava, in sostanza, a una nuova lettura del compendio probatorio e dei fatti, alternativa a quella accolta dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo ingiustificato il diniego.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione immune da vizi logici e giuridici sulla responsabilità per i reati contestati. Anche il secondo motivo è stato ritenuto non accoglibile, perché la Corte di merito aveva motivato il diniego dell'art. 131-bis c.p. valorizzando le modalità della condotta e la non esiguità del pericolo. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice contestata insieme alla ricettazione; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva che la censura tendeva a una rivalutazione di fatto non consentita in cassazione.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice contestata insieme all'art. 474 c.p.; la motivazione di merito sulla responsabilità viene ritenuta congrua e immune da vizi.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata in appello sulla base delle modalità della condotta e della non esiguità del pericolo; la Corte di cassazione reputa tale motivazione adeguata e non censurabile nei termini prospettati.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino a una nuova ricostruzione dei fatti o a una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione se il giudice di merito lo ha sorretto con una motivazione che valorizza in modo non illogico le modalità della condotta e l'entità del pericolo.
  • Quando il ricorso si risolve in censure di merito non consentite e non evidenzia reali vizi di legittimità, deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneUso di atto falsoParticolare tenuità del fatto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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