Cassazione Penale, Sentenza n. 6821/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione subita dal 31/05/2010 al 06/07/2010 in relazione al reato previsto dall'art. 12‑quinquies d.l. n.306/1992. Pur essendo stato in precedenza condannato in via definitiva, dopo l'assoluzione dei coimputati e la revoca della condanna (ordinanza della Corte d'Appello in funzione di giudice dell'esecuzione del 07/04/2022), Giurgola ha chiesto l'indennizzo per l'ingiusta detenzione. La Corte territoriale, con ordinanza del 28/10/2024, ha però negato la riparazione ritenendo che il richiedente avesse dato causa alla custodia cautelare con comportamento gravemente colposo: in particolare le intercettazioni telefoniche e gli elementi istruttori avrebbero dimostrato la sua consapevolezza della fittizietà delle intestazioni dei beni e il suo ruolo di "testa di legno" nella società Publiservicesud, condotta che avrebbe creato la falsa apparenza dell'illecito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal difensore di Giurgola. Ha confermato che, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve valutare ex ante se la condotta del richiedente, pur non sufficiente a determinare una condanna, abbia comunque avuto per effetto prevedibile di ingenerare l'apparenza di un illecito tale da giustificare l'adozione o il mantenimento della misura restrittiva. La Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello che ha valorizzato le risultanze (tra cui captazioni telefoniche) ritenute indicative della consapevolezza del Giurgola circa la fittizietà delle intestazioni e della sua mancanza di ruolo gestionale, configurando così una colpa grave ostativa all'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Non sono state liquidate spese a favore del Ministero resistente per mancanza di attività difensiva efficace nella memoria depositata.
Norme richiamate
art. 12‑quinquies d.l. n.306/1992
È la norma del reato per il quale il ricorrente era indagato/detenuto; nel provvedimento è richiamata come titolo del fatto che ha determinato la custodia cautelare, ma la decisione sulla riparazione non entra nel merito della responsabilità penale sostanziale.
La norma disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione quando la detenzione sia stata causata da colpa grave del richiedente; la Corte interpreta la "colpa grave" come condotta caratterizzata da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che abbia creato la prevedibile apparenza dell'illecito e dunque la ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria.
Giurisprudenza consolidata (S.U., 26/06/2002 n.34559)
Principio interpretativo richiamato: la colpa grave ostativa all'indennizzo va valutata ex ante sulla base di fatti concreti e precisi, considerando sia la condotta processuale che extra‑processuale del richiedente e non richiedendo ai fini dell'esclusione la sussistenza di un reato accertato.
Massime di principio
- L'assoluzione o la revoca di una condanna non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice deve valutare se la condotta del detenuto abbia comunque determinato, anche se non penalmente rilevante, la "falsa apparenza" di un illecito.
- La nozione di "colpa grave" ai sensi dell'art. 314 c.p.p. riguarda comportamenti di evidente, macroscopica negligenza o imprudenza che prevedibilmente possono determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria; non è necessario che tali comportamenti integrino un reato.
- Ai fini della valutazione possono essere utilizzate prove come intercettazioni e documentazione che dimostrino consapevolezza della fittizietà di operazioni (es. intestazioni fittizie, ruolo di "testa di legno"); tali elementi possono bastare a escludere l'indennizzo anche se insufficienti per la condanna penale.
- Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito: il rimedio va calibrato con una valutazione ex ante della prevedibilità del provvedimento restrittivo sulla base della condotta del richiedente.
- Se la parte resistente (Stato) non svolge un'adeguata attività difensiva nel gravame, il giudice può non liquidare le spese a suo favore nonostante il rigetto del ricorso.
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