Cassazione Penale, Ordinanza n. 09870/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata nei gradi di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Il ricorrente articolava tre motivi: con il primo deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; con il secondo contestava la valutazione dell'elemento soggettivo, sostenendo implicitamente l'assenza o l'insufficienza del dolo; con il terzo censurava la determinazione della pena. La Corte osserva che il primo motivo era sostanzialmente reiterativo dell'appello e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la particolare tenuità valorizzando la non occasionalità della condotta, desunta da due precedenti condanne per evasione. Quanto al secondo motivo, la sentenza di merito aveva correttamente ritenuto sussistente il dolo sulla base della piena consapevolezza del disvalore della condotta. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la pena era stata determinata dal giudice di merito nel minimo edittale all'esito di autonoma valutazione.
Norme richiamate
Integra il reato di evasione, oggetto della condanna confermata nei gradi di merito e alla base del ricorso dichiarato inammissibile.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in presenza di non occasionalità della condotta e di precedenti specifici per evasione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta risulti non occasionale, specie se il giudice di merito valorizza precedenti specifici per il medesimo reato.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo può essere desunta dalla piena consapevolezza del disvalore della condotta da parte dell'agente.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia effettuato una valutazione autonoma e abbia applicato la pena nel minimo edittale, in assenza di specifici vizi denunciabili.
Come è indicizzato
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