Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08425/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio di comuni per il pagamento di oltre 25.000 euro a titolo di Tariffa Integrata Ambientale 2 (TIA2) relativa agli anni 2011 e 2012, riferita a un ristorante esercitato in un immobile sito nel Comune di Cisliano. Il destinatario del decreto propose opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello. In cassazione il ricorrente articolò due motivi: con il primo denunciò, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale si fosse limitata ad affermare che dall'e-mail prodotta poteva desumersi lo svolgimento dell'accertamento tecnico tra determinate date, senza adeguata motivazione; con il secondo dedusse la medesima nullità per avere il giudice di merito ritenuto incontestabile la superficie tassabile del ristorante, sostenendo che tale dato fosse invece controverso e che non fossero state ammesse adeguate prove, inclusa una consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata esisteva ed era intellegibile, avendo il giudice di merito accertato in fatto che vi era stata una effettiva verifica delle metrature dei locali, sì da escludere qualsiasi nullità per mancanza o apparenza della motivazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, in particolare sulla metratura dei locali adibiti a ristorazione, giudicando generiche le contestazioni del ricorrente e inadeguata la prova offerta. La Corte ha inoltre richiamato precedenti conformi sul limite del sindacato di legittimità in materia di motivazione e sulla non esploratività delle richieste istruttorie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il motivo ex art. 360 n. 4 è utilizzabile per denunciare la nullità della sentenza, ma non per censurare una motivazione ritenuta soltanto insufficiente; la nullità ricorre solo in caso di mancanza assoluta o motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio dedotto, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza impugnata non è nulla perché contiene una motivazione esistente, chiara e sufficiente a integrare il minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non alla mera insufficienza della motivazione.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    È richiamato per il procedimento camerale e per il termine di deposito della motivazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di nullità della sentenza per vizio di motivazione è ammissibile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia solo apparente, presenti contraddizioni irriducibili o sia incomprensibile; non è sufficiente lamentarne l'insufficienza o la scarsa persuasività.
  • La censura che, sotto la veste del vizio processuale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti è inammissibile in sede di legittimità.
  • Le contestazioni sulla base imponibile o sulla superficie tassabile devono essere specifiche e supportate da elementi probatori idonei; istanze istruttorie meramente esplorative o capitoli di prova che richiedano valutazioni al teste possono essere legittimamente respinti.
  • Il controllo della Cassazione sulla motivazione è confinato al "minimo costituzionale" e non consente di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulle risultanze istruttorie.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.