Cassazione Civile, Ordinanza n. 08425/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio di comuni per il pagamento di oltre 25.000 euro a titolo di Tariffa Integrata Ambientale 2 (TIA2) relativa agli anni 2011 e 2012, riferita a un ristorante esercitato in un immobile sito nel Comune di Cisliano. Il destinatario del decreto propose opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello. In cassazione il ricorrente articolò due motivi: con il primo denunciò, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale si fosse limitata ad affermare che dall'e-mail prodotta poteva desumersi lo svolgimento dell'accertamento tecnico tra determinate date, senza adeguata motivazione; con il secondo dedusse la medesima nullità per avere il giudice di merito ritenuto incontestabile la superficie tassabile del ristorante, sostenendo che tale dato fosse invece controverso e che non fossero state ammesse adeguate prove, inclusa una consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata esisteva ed era intellegibile, avendo il giudice di merito accertato in fatto che vi era stata una effettiva verifica delle metrature dei locali, sì da escludere qualsiasi nullità per mancanza o apparenza della motivazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, in particolare sulla metratura dei locali adibiti a ristorazione, giudicando generiche le contestazioni del ricorrente e inadeguata la prova offerta. La Corte ha inoltre richiamato precedenti conformi sul limite del sindacato di legittimità in materia di motivazione e sulla non esploratività delle richieste istruttorie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo ex art. 360 n. 4 è utilizzabile per denunciare la nullità della sentenza, ma non per censurare una motivazione ritenuta soltanto insufficiente; la nullità ricorre solo in caso di mancanza assoluta o motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.
È richiamato come parametro del vizio dedotto, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza impugnata non è nulla perché contiene una motivazione esistente, chiara e sufficiente a integrare il minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non alla mera insufficienza della motivazione.
È richiamato per il procedimento camerale e per il termine di deposito della motivazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di nullità della sentenza per vizio di motivazione è ammissibile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia solo apparente, presenti contraddizioni irriducibili o sia incomprensibile; non è sufficiente lamentarne l'insufficienza o la scarsa persuasività.
- La censura che, sotto la veste del vizio processuale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti è inammissibile in sede di legittimità.
- Le contestazioni sulla base imponibile o sulla superficie tassabile devono essere specifiche e supportate da elementi probatori idonei; istanze istruttorie meramente esplorative o capitoli di prova che richiedano valutazioni al teste possono essere legittimamente respinti.
- Il controllo della Cassazione sulla motivazione è confinato al "minimo costituzionale" e non consente di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulle risultanze istruttorie.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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