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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33836/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata senza rinvio e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per il nuovo giudizio; in sostanza la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operata dalla Corte territoriale è stata cancellata perché basata su errata determinazione del termine prescrizionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 157 cod. pen.: la Corte d'appello avrebbe errato nel determinare il termine di prescrizione ritenendolo di sei anni, non avendo considerato che al ricorrente erano contestate due aggravanti (il n. 7 dell'art. 625 cod. pen. e il n. 11 dell'art. 61 cod. pen.) che elevano la pena edittale massima a dieci anni; conseguentemente il termine di prescrizione dovrebbero essere dieci anni, non ancora maturati al momento della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    La prescrizione si determina in relazione alla pena edittale. La Corte ha ritenuto che la determinazione del termine prescrizionale debba tener conto della pena massima applicabile in considerazione delle aggravanti contestate.

  • art. 625 cod. pen. (n. 7)

    L'aggravante indicata (n. 7) è stata contestata insieme ad altra aggravante e, congiuntamente, concorre ad elevare la pena edittale massima del reato contestato.

  • art. 61 cod. pen. (n. 11)

    La circostanza aggravante prevista dal n. 11 dell'art. 61 è stata applicata dalla pubblica accusa; la sua considerazione incide sulla determinazione della pena edittale massima e, quindi, sul termine di prescrizione.

Massime di principio

  • Per il calcolo della prescrizione occorre prendere a riferimento la pena edittale massima realmente applicabile al reato, tenendo conto di tutte le aggravanti contestate; se esse aumentano la pena massima, aumenta anche il termine prescrizionale.
  • Se la Corte territoriale omette o valuta erroneamente aggravanti rilevanti ai fini della determinazione della pena edittale massima, la declaratoria di estinzione per prescrizione può essere viziata e la Cassazione può annullare la decisione.
  • La contestazione di aggravanti che incrementano il massimo edittale modifica automaticamente il computo del termine di prescrizione; la difesa e l'accusa devono richiamare chiaramente tali circostanze in fase di determinazione del termine prescrizionale.
  • In presenza di errore di diritto sulla decorrenza o sulla durata della prescrizione, la Cassazione interviene annullando la sentenza impugnata; a seconda del caso può disporre la trasmissione degli atti alla corte territoriale per ulteriore giudizio.
  • Per evitare rischi di annullamento è opportuno che le sentenze motivino esplicitamente la valutazione delle aggravanti e il relativo effetto sulla pena edittale massima e sul computo della prescrizione.

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