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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26903/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva un unico motivo principale e motivi aggiunti, tutti diretti a censurare la scelta del giudice di appello, in sede di rinvio, di applicare la pena sostitutiva della detenzione domiciliare invece del lavoro di pubblica utilità. Dalla motivazione emerge che le doglianze investivano esclusivamente il profilo della discrezionalità nella selezione della pena sostitutiva concretamente applicata, senza allegare vizi di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ritiene che tali censure non siano proponibili in sede di legittimità, perché il giudice di rinvio aveva già adeguatamente spiegato le ragioni della propria scelta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo e i motivi aggiunti fossero incentrati su una valutazione discrezionale del giudice di appello in sede di rinvio, adeguatamente motivata e non affetta da manifesta illogicità né da violazione di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata quale parametro per la valutazione dei profili di colpa ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella contestazione della scelta discrezionale del giudice di merito, quando essa sia stata adeguatamente motivata e non presenti manifesta illogicità o violazione di legge.
  • La selezione della pena sostitutiva, tra quelle astrattamente applicabili, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione se la motivazione dà conto delle ragioni della scelta concreta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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