Cassazione Penale, Ordinanza n. 18277/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata in appello per il delitto di evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando, in sostanza, il giudizio di responsabilità: ha dedotto l'erronea configurazione degli elementi costitutivi del reato e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che i motivi erano in parte meramente ripetitivi di censure già esaminate dai giudici di merito e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti; in parte erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, oltre a non essere stati specificamente articolati già nell'atto di appello, con riferimento anche alla richiesta ex art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del delitto per cui vi è stata condanna in appello, ossia l'evasione.
Richiamato in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non riconosciuta dai giudici di merito e oggetto di censura ritenuta inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate dai giudici di merito o nella richiesta di una diversa valutazione del compendio probatorio e della ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la genericità o la mancata critica puntuale della ratio decidendi comportano l'inammissibilità.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere dedotta in modo specifico e già nei precedenti gradi di merito; la sua deduzione tardiva o generica non consente un utile scrutinio in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla Corte.
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